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GLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO ITALIANO

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GLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO ITALIANO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO”
DI CHIETI
CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI
LABORATORIO BIOMEDICO
a.a. 2005/06
ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO
CAP. II
GLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO
ITALIANO
Autore
Dott. Giovanni Modesti
IL PERCHE’ DI UNA
COSTITUZIONE
 Qualsiasi ente o gruppo sociale, in
quanto esiste con un suo ordine
caratteristico che ne riduce ad unità gli
elementi costitutivi, ha una costituzione.
Crisafulli
Autore
Dott. Giovanni Modesti
IL PERCHE’ DI UNA
COSTITUZIONE
 Qualsiasi ente o gruppo sociale, in
quanto esiste con un suo ordine
caratteristico che ne riduce ad unità gli
elementi costitutivi, ha una costituzione.
Crisafulli
Autore
Dott. Giovanni Modesti
COSTITUZIONE SCRITTA
 La costituzione dello Stato, intesa come
complesso di regole che esprimono in un
sistema armonico ed unitario i principi e
gli istituti fondamentali dell’assetto di uno
Stato, può essere scritta o non scritta
(consuetudinaria)
Autore
Dott. Giovanni Modesti
COSTITUZIONE SCRITTA
 Si ha una costituzione scritta quando tali
principi ed istituti vengono consacrati in
un documento (id est: Costituzione) di
modo che possano essere facilmente
individuabili e differenziarsi dalle altre
regole giuridiche
Autore
Dott. Giovanni Modesti
COSTITUZIONE ORALE
 Si ha una costituzione consuetudinaria
quando non esiste un documento in cui
viene racchiusa la massima parte delle
norme materialmente costituzionali,
bensì si hanno singole leggi in materia
costituzionale.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
COSTITUZIONI RIGIDE E
FLESSIBILI
 A seconda che per modificare o abrogare
le disposizioni in esse contenute sia
necessario ricorrere ad un procedimento
diverso ed aggravato rispetto a quello
proprio delle leggi ordinarie o sia
sufficiente il procedimento ordinario di
formazione delle leggi.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
COSTITUZIONI RIGIDE E
FLESSIBILI
 Le costituzioni rigide assumono, nella
gerarchia delle fonti, un grado superiore a
quello delle leggi ordinarie, derivante dalla loro
particolare forza formale.
 Le leggi ordinarie che siano in contrasto con
una norma contenuta in una costituzione rigida
sono costituzionalmente illegittime.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
COSTITUZIONI CORTE E
LUNGHE
 A seconda che si limitino a
disciplinare la materia strettamente
costituzionale (organizzazione dello
Stato, rapporti tra governanti e
governati, diritti e doveri dei cittadini)
o anche materie diverse.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LA COSTITUZIONE ITALIANA
La Costituzione italiana, del 1947, è:
 Scritta, i suoi principi ed istituti sono
consacrati in un documento
 Rigida, per modificare o abrogare le
disposizioni in essa contenute è
necessario ricorrere ad un
procedimento diverso ed aggravato
rispetto a quello proprio della
formazione delle leggi
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LA COSTITUZIONE ITALIANA
 Votata, è stata redatta ed approvata dai
rappresentanti del popolo eletti
all’Assemblea costituente
 Convenzionale, perché le forze politiche
che l’hanno redatta ed approvata erano
fra loro in contrasto per cui è stato
necessario addivenire a delle reciproche
concessioni
Autore
Dott. Giovanni Modesti
ORIGINI DELLA NOSTRA
COSTITUZIONE
 La decisione sulla forma istituzionale
dello Stato (repubblica o monarchia) fu
attribuita al popolo che si espresse
attraverso un referendum.
 Il referendum istituzionale si svolse il 2
giugno del 1946.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LE CARATTERISTICHE DELLO STATO
ITALIANO SECONDO LA COSTITUZIONE
LO STATO REPUBBLICANO
 La Costituzione al suo art. 1, c.1,
definisce l’Italia una Repubblica,
democratica e fondata sul lavoro.
 L’art. 139 stabilisce che l’unica forma di
Stato è quella repubblicana
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LE CARATTERISTICHE DELLO STATO
ITALIANO SECONDO LA COSTITUZIONE.
LO STATO DEMOCRATICO
 Democrazia sta ad indicare ‘governo di
popolo’.
 Gli ordinamenti democratici prevedono
una serie di istituti giuridici diretti ad
immettere il popolo nel governo dello
Stato:…
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LO STATO DEMOCRATICO
A) indirettamente, attraverso i suoi
rappresentanti designati dal corpo
elettorale (democrazia rappresentativa)
B) direttamente, attribuendo al corpo
elettorale alcuni poteri di decisione o di
impulso in ordine all’attività di governo
(democrazia diretta)
Autore
Dott. Giovanni Modesti
Cap. 2 - Par. 4
R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002.
RAPPRESENTANZA POLITICA
DEMOCRAZIA DIRETTA E DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA:
In tutti i sistemi di democrazia rappresentativa permangono alcuni istituti di democrazia diretta.
Questi strumenti affidano al corpo elettorale la possibilità di prendere direttamente le decisioni
riguardanti l’ordinamento statale.
• iniziativa legislativa popolare: si possono presentare proposte di
legge in Parlamento se sono firmate da un numero congruo di
cittadini.
Principali strumenti di
democrazia diretta
• petizione: i cittadini possono in tal modo avanzare richieste agli
organi istituzionali con l’obiettivo di sensibilizzarli su determinati
argomenti
• referendum: è una consultazione che coinvolge l’intero corpo
elettorale ed è produttiva di effetti giuridici.
SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO
Autore
Dott. Giovanni Modesti
Cap. 2 - Par. 4
R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002.
RAPPRESENTANZA POLITICA
La Costituzione italiana e il referendum:
La Costituzione repubblicana prevede espressamente tre tipi di referendum
Referendum di revisione
costituzionale:
(art. 138 Costituzione)
Può essere inserito
nell’ambito di un
procedimento di revisione
costituzionale.
Ha carattere eventuale.
Referendum abrogativo:
Referendum consultivo:
(art. 75 Costituzione)
(art. 132 e 133 Costituzione)
Può essere indetto per
abrogare una legge o un
atto avente forza di legge,
già in vigore.
Ha carattere eventuale e
successivo.
Deve essere indetto in caso di
modificazione territoriale di
Regioni, Province e Comuni.
Alle tre tipologie di referendum previste dalla Costituzione italiana, si può affiancare un quarto tipo:
i referenda abrogativi o consultivi su leggi e provvedimenti amministrativi delle Regioni.
SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LO STATO DEMOCRATICO
C) in maniera decentrata, consentendo che
le società intermedie a carattere politico
ed i singoli individui possano concorrere
a determinare l’indirizzo politico dello
Stato e ad evidenziare le esigenze, gli
interessi, le istanze della collettività che
siano ritenuti degni di tutela (democrazia
decentrata o pluralista).
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LE CARATTERISTICHE DELLO STATO
ITALIANO SECONDO LA
COSTITUZIONE
 La democrazia rappresentativa è
garantita dalla nostra Costituzione,
attraverso il riconoscimento
dell’elettorato attivo e passivo e
collegando il Governo ai
rappresentanti del popolo attraverso
l’istituto della fiducia.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LE CARATTERISTICHE DELLO STATO
ITALIANO SECONDO LA COSTITUZIONE
 La democrazia diretta è garantita
attraverso gli istituti del referendum
abrogativo delle leggi ordinarie e degli
atti aventi valore di legge, del referendum
costituzionale che può inserirsi nel
procedimento di formazione delle leggi di
revisione costituzionale e delle leggi
costituzionali.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LE CARATTERISTICHE DELLO STATO
ITALIANO SECONDO LA COSTITUZIONE
 La democrazia decentrata o pluralista
è riconosciuta mediante l’attribuzione ai
cittadini associati in partiti politici del
potere di concorrere, con metodo
democratico, a determinare la politica
nazionale ed ai cittadini associati in
sindacati del potere di auto tutelare gli
interessi della categoria alla quale
appartengono.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LO STATO FONDATO SUL
LAVORO
 ART.1 ‘L’Italia è una Repubblica
democratica fondata sul lavoro’, che
collegata con la disposizione dell’ art.4
Cost., la quale enuncia il diritto-dovere al
lavoro, sta a significare che al lavoro si è
attribuita rilevanza costituzionale.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LO STATO SOCIALE
 L’art. 3, dopo avere preso atto che
l’eguaglianza nel nostro Paese non è
ancora sostanziale, giacchè esistono
ostacoli di ordine economico e sociale
che si pongono come cause di
discriminazioni fra i cittadini, assegna alla
Repubblica il compito di rimuovere questi
ostacoli per rendere effettiva
l’uguaglianza.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LO STATO SOCIALE
 Lo Stato sociale è uno Stato che, pur
conservando i tradizionali istituti della
proprietà privata e della libertà della
iniziativa economica privata, li considera
non più come un mito che ha valore
intangibile e ritiene necessario
intervenire…
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LO STATO SOCIALE
… nel settore dei rapporti economici
per coordinare l’attività economica ed
indirizzarla al raggiungimento di un
maggiore benessere comune.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
GLI STRUMENTI PREDISPOSTI
DALLA COSTITUZIONE PER
REALIZZARE IL PROCESSO DI
SVILUPPO.
 La programmazione, art. 41
 L’espropriazione di imprese, art. 43
 La riforma agraria, art. 44
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LO STATO DECENTRATO
 La Repubblica, una e indivisibile,
riconosce e promuove le autonomie
locali. In esecuzione di tale principio, la
Costituzione prevede i Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le
Regioni quali enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
COMUNI
 Ai Comuni è attribuita la competenza
generale a svolgere le funzioni
amministrative, salve quelle conferite a
province, Città metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
IL BICAMERALISMO
La Costituzione ha adottato il sistema
bicamerale, per cui il potere
legislativo è attribuito in Italia al
Parlamento, che si compone della:
 Camera dei deputati,
Autore
Dott. Giovanni Modesti
IL BICAMERALISMO
 Senato della Repubblica
 Trattasi di un organo complesso,
perché formato da due organi
collegiali.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
IL PARLAMENTO IN
SEDUTA COMUNE
 E’ un organo collegiale a se stante, i cui
componenti sono i deputati ed i senatori,
integrati dai delegati delle regioni.
 Non esercita funzioni legislative ma
funzioni tassativamente indicate nella
Costituzione.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
IL PARLAMENTO IN
SEDUTA COMUNE
 Elezione e giuramento del P.d.R.
 Messa in stato di accusa del P.d.R.
 Elezione di 1/3 dei componenti del CSM
 Elezione di 5 giudici costituzionali
Autore
Dott. Giovanni Modesti
ELETTORATO ATTIVO
 Le Camere sono elette dai cittadini che
godono del diritto di elettorato attivo.
 Sono elettori della Camera dei deputati
i cittadini maggiorenni e del Senato i
cittadini che abbiano superato il 25°
anno di età
Autore
Dott. Giovanni Modesti
ELETTORATO PASSIVO
Sono eleggibili:
 Alla Camera, tutti gli elettori che abbiano
compiuto il 25° anno di età
 Al Senato gli elettori che hanno compiuto
il 45° anno di età.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
ATTIVITA’ DEL PARLAMENTO
 E’ disciplinata da apposito regolamento
redatto da ciascuna Camera, a
maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
 Le sedute delle Camere sono pubbliche
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LE CAMERE
 Nell’ordinamento italiano, soltanto la
Camera dei deputati ed il Senato, fra gli
organi che esercitano funzioni di
governo, risultano composti mediante
designazione diretta dei loro componenti
da parte del corpo elettorale.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LA RAPPRESENTANZA
POLITICA
 L’elezione, come modo democratico di
selezione dei governanti, conferisce a
questi la qualità di rappresentanti.
 Ogni membro del parlamento
rappresenta la Nazione. Art. 67
Autore
Dott. Giovanni Modesti
Cap. 2 - Par. 4
R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002.
RAPPRESENTANZA POLITICA
Concetto di RAPPRESENTANZA POLITICA:
All’interno della nozione di rappresentanza politica si possono individuare due significati distinti.
Rapporto diretto tra rappresentante e
rappresentato:
Il rappresentante dispone di una
situazione di potere autonomo:
in questa accezione, esiste un preciso
legame tra i due soggetti, basato su un
mandato esplicito e vincolante.
in questa accezione, non esiste alcun
rapporto diretto tra rappresentante e
rappresentato.
Si parla anche di Rappresentanza di
interessi: tipica dei Parlamenti
medievali, nei quali il rappresentante è
tenuto ad agire nell’interesse del
soggetto rappresentato con cui corre
un rapporto basato su un mandato
imperativo.
Nozione di origine liberale basata sul
cosiddetto divieto di mandato
imperativo, comparso nella
Costituzione francese del 1791.
SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO
Tale divieto è tuttora espresso
dall’articolo 67 della Costituzione
italiana.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
I CARATTERI DEL VOTO
 È personale, deve essere esercitato
personalmente a meno che non si tratti di
elettori fisicamente impediti
 È eguale, ciascun voto ha lo stesso valore di
tutti gli altri
 È libero, non solo le leggi elettorali ma l’intero
ordinamento devono impedire che l’elettore
subisca pressioni o coazioni a favore di un
partito o di un candidato
Autore
Dott. Giovanni Modesti
I CARATTERI DEL VOTO
 È segreto, proprio per assicurarne la
libertà
 È un dovere civico, ciò però non vuole
dire che la sua pratica è obbligatoria.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LO STATUS DI MEMBRO
DEL PARLAMENTO
 Per status di parlamentare
intendiamo la posizione complessiva
in cui deputati e senatori vengono a
trovarsi in ragione della loro
appartenenza alle camere elettive.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
IRRESPONSABILITA’ PER LE
OPINIONI ESPRESSE ED I VOTI DATI
 I parlamentari sono esentati da ogni
responsabilità civile, penale,
amministrativa e disciplinare che
potrebbe sorgere da una opinione
espressa o da un voto dato al fine di
consentire loro la più ampia libertà di
valutazione e di decisione nell’esercizio
del mandato.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LE GUARENTIGIE DELLA
LIBERTA’ PERSONALE E
DOMICILIARE

Nessun membro del Parlamento, senza
autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, può essere:
a. Sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare
b. Arrestato o altrimenti privato della libertà
personale o mantenuto in detenzione
c. Sottoposto ad intercettazioni.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
DIVIETO DI MANDATO
IMPERATIVO
 Il parlamentare, in quanto rappresentante
dell’intera nazione e non già degli elettori
del suo collegio non può ricevere da
questi disposizioni vincolanti circa il
modo in cui deve svolgere il suo
mandato.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SUA POSIZIONE GIURIDICA
 Il PdR è qualificato come un organo a
‘potere neutro’, come organo quindi che
non entra nel gioco politico, è posto al di
sopra delle parti e non svolge alcuna
funzione attiva nella determinazione e
nella attuazione dell’indirizzo politico.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 E’ eletto dal Parlamento in seduta
comune integrato da tre delegati per
ogni regione. La Valle d’Aosta ha un
solo delegato.
 L’elezione ha luogo a scrutinio segreto
ed a maggioranza di due terzi
dell’assemblea,…
Autore
Dott. Giovanni Modesti
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
… solo quando al terzo scrutinio non
sia stata raggiunta tale
maggioranza, è sufficiente per
l’elezione la maggioranza assoluta.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Dura in carica sette anni
 L’Ufficio di Presidente della Repubblica è
incompatibile con qualsiasi altra carica
Autore
Dott. Giovanni Modesti
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
LE ATTRIBUZIONI
 Indice le elezioni delle Camere e ne fissa
la prima riunione (art 87)
 Può inviare messaggi alle camere
 Autorizza con suo decreto la
presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa governativa
Autore
Dott. Giovanni Modesti
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
LE ATTRIBUZIONI
 Può, prima di promulgare una legge,
chiedere con messaggio motivato alle
Camere una nuova deliberazione.
 Può nominare cinque senatori a vita
Autore
Dott. Giovanni Modesti
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
LE ATTRIBUZIONI
 Può sciogliere le Camere (art. 88)
 Promulga le leggi ed emana i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti
 Indice il referendum abrogativo ed il
referendum costituzionale
Autore
Dott. Giovanni Modesti
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
LE ATTRIBUZIONI
 Nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questi, i
ministri (art. 92)
 Ratifica i trattati internazionali
 Presiede il Consiglio superiore della
magistratura
 Concede la grazia e commuta le pene
Autore
Dott. Giovanni Modesti
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
LE ATTRIBUZIONI
 Conferisce le onorificenze della
Repubblica
 Dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere
 Ha una serie di competenze in ordine alle
funzioni amministrative svolte dal potere
esecutivo
Autore
Dott. Giovanni Modesti
IL POTERE ESECUTIVO
 Con la funzione amministrativa lo Stato
apparato svolge un’attività effettiva e
concreta diretta a raggiungere i suoi fini
immediati.
 Questa complessa e multiforme attività
viene svolta dal Governo e dagli organi
da esso dipendenti. Essa può essere
definita attività amministrativa.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
GLI ORGANI DEL POTERE
ESECUTIVO
 Il potere esecutivo è costituito da un
complesso di organi (centrali e periferici)
al vertice dei quali è posto il Governo
come organo costituzionale.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
Cap. 2 - Par. 5
R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002.
SEPARAZIONE DEI POTERI
LA SEPARAZIONE DEI POTERI:
Il principio di separazione dei poteri è un prodotto del costituzionalismo liberale (Montesquieu, Lo
Spirito delle leggi, 1748). Tradizionalmente si è soliti indicare tre poteri:
• potere legislativo
• potere esecutivo
A ciascun potere è associata una funzione pubblica
delineata e distinta dalle funzioni degli altri poteri.
• potere giudiziario
La divisione delle funzioni è elemento essenziale per evitare il rischio dell’arbitrio. Tale divisione,
inoltre, ha l’effetto positivo di assicurare un reciproco bilanciamento tra poteri dello Stato (checks
and balances).
Il principio di separazione può avere un’applicazione più o meno rigida. Negli USA si è affermata
una nettissima distinzione tra poteri, mentre in Europa l’applicazione è avvenuta in modo più
moderato. Si possono ricordare due esempi:
• forme di governo parlamentari: in esse, il Governo rimane in carica solo se e finché gode della
fiducia del Parlamento.
• casi in cui un potere esercita funzioni tipiche di un altro potere
SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO
Autore
Dott. Giovanni Modesti
IL GOVERNO
 Il Governo della Repubblica è costituito dal
Presidente del Consiglio e dai ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei
Ministri.
 Il Governo italiano è un ‘governo a
ministeri’, pertanto, l’ apparato dello Stato è
diviso in ‘apparati centrali di settore’,
organicamente costituiti. Detti ministeri
fanno capo ad un organo costituzionale, che
è il Ministro.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
IL GOVERNO
NATURA GIURIDICA
 Il Governo è composto da più organi
individuali ( il PdC, i ministri) e da un
organo collegiale (Consiglio dei
Ministri); di modo che costituisce un
organo complesso ( in quanto formato
da più organi).
Autore
Dott. Giovanni Modesti
IL GOVERNO

Il Governo, insieme agli organi della
PA da esso dipendenti, svolge la
funzione amministrativa
 Trattasi di una attività effettiva e
concreta diretta a raggiungere i suoi
fini immediati:
1. Cura dei rapporti internazionali
2. Difesa del territorio
Autore
Dott. Giovanni Modesti
IL GOVERNO
L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE
AMMINISTRATIVA
3. TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO
4. TUTELA DELLA SALUTE
5. ELEVAMENTO CULTURALE DEI
CITTADINI
6. SVILUPPO ECONOMICO, ECC.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
IL GOVERNO
L’ATTIVITA’ DI DIREZIONE POLITICA
 Il Governo, in quanto espressione di una
certa maggioranza, è l’organo al quale è
affidata assieme alle Camere, l’attività di
direzione politica ed al quale spetta di
determinare collegialmente la politica
generale del Governo e l’indirizzo
generale della PA.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
SEPARAZIONE TRA POLITICA E
AMMINISTRAZIONE
1/3
 Il D.lgs 80/1998 definisce il ‘principio
della separazione tra indirizzo politico e
gestione amministrativa, l’ambito della
funzione di indirizzo politicoamministrativo degli organi di governo, i
principali contenuti di essa ed il
corrispondente ambito delle attribuzioni
dei dirigenti responsabili della gestione ’.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
SEPARAZIONE TRA POLITICA E
AMMINISTRAZIONE
2/3
 Gli organi politici hanno competenza in
merito a:
* La definizione delle linee generali di
indirizzo strategico del sistema. Ciò si
ottiene attraverso la individuazione degli
obiettivi da raggiungere in base alla loro
priorità e, tenuto conto, dei vincoli imposti
dalla legge finanziaria.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
SEPARAZIONE TRA POLITICA E
AMMINISTRAZIONE
3/3
 Agli organi gestionali spetta la definizione
delle scelte strategiche e gestionali
effettuate entro i vincoli imposti e nel
rispetto della mission aziendale. (ad es.:
la procedura da attivare per il rinnovo
della dotazione informatica dell’Azienda;
la scelta della modalità per l’utilizzo di
personale in outsourcing, ecc.)
Autore
Dott. Giovanni Modesti
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
 Dirige la politica generale del Governo e ne
è responsabile.
 Mantiene l’unità di indirizzo politico ed
amministrativo
 Promuove e coordina l’attività dei ministri
Autore
Dott. Giovanni Modesti
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LA CORTE COSTITUZIONALE
 E’ un organo di garanzia circa il rispetto
della Costituzione e delle norme di rango
costituzionale
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LA CORTE COSTITUZIONALE
COMPITI
 Giudica sulle controversie delle leggi e degli
atti aventi forza di legge, dello Stato e delle
Regioni
 Giudica sui conflitti di attribuzione fra i poteri
dello Stato, fra lo Stato e le Regioni e fra le
Regioni
 Giudica sulle accuse promosse contro il
Presidente della Repubblica
 Giudica sull’ammissibilità del referendum
abrogativo
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LA CORTE COSTITUZIONALE
LA COMPOSIZIONE
I giudici sono nominati o eletti:
 fra i magistrati delle giurisdizioni superiori
 fra i professori ordinari di università in
materie giuridiche
 fra gli avvocati con almeno 20 anni di
esercizio professionale
Autore
Dott. Giovanni Modesti
GIUDIZI SULLE ACCUSE
RIVOLTE AL Pdr
 La composizione ordinaria della Corte
viene integrata con l’aggiunta di altri 16
membri, sorteggiati da un elenco di
persone compilato mediante elezione
ogni 9 anni dal Parlamento, in seduta
comune, fra i cittadini aventi i requisiti per
l’eleggibilità a senatore.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
I GIUDIZI SULLA LEGITTIMITA’
COSTITUZIONALE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI
AVENTI FORZA DI LEGGE
 Si ha vizio formale quando la legge è
approvata dal Parlamento violando una
delle norme sul procedimento di
formazione delle leggi contenute nella
Costituzione o secondo un procedimento
diverso da quello prescritto.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
I GIUDIZI SULLA LEGITTIMITA’
COSTITUZIONALE DELLE LEGGI E DEGLI
ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
 Si ha il vizio materiale quando la norma
contenuta in una legge ordinaria od in un atto
ad essa equiparato è in contrasto con una
norma costituzionale o con un principio
costituzionale, o quando l’organo che ha
emanato la legge non era competente secondo
la ripartizione delle competenze legislative
effettuata dalla Costituzione.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
I GIUDIZI SULLA LEGITTIMITA’
COSTITUZIONALE DELLE LEGGI E DEGLI
ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
 Si ha il caso del vizio materiale o
incompetenza quando una legge dello
Stato invade la sfera di competenza
riservata dalla Costituzione o dagli Statuti
regionali delle Regioni a statuto speciale
alle Regioni o quando una Regione
disciplini su una materia di legge non di
sua competenza.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LE SENTENZE DELLA
CORTE COSTITUZIONALE
 SENTENZA DI ACCOGLIMENTO
quando dichiara l’illegittimita’ costituzionale della
disposizione legislativa
 SENTENZA DI RIGETTO
Quando dichiara la infondatezza della questione
Autore
Dott. Giovanni Modesti
GLI ORGANI AUSILIARI
 La Costituzione prevede gli organi
ausiliari sia al Governo sia al Parlamento.
 Il CNEL è un organo ausiliario che svolge
tali compiti anche nei riguardi delle
regioni.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
GLI ORGANI AUSILIARI
SONO:
 Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro (CNEL)
 Consiglio di Stato
 Corte dei Conti
 Avvocatura dello Stato
Autore
Dott. Giovanni Modesti
CONSIGLIO NAZIONALE
DELL’ECONOMIA E DEL
LAVORO
1/2
 È stato previsto per immettere
nell’apparato dello Stato i rappresentanti
delle varie categorie produttive del Paese
al fine di creare un significativo raccordo
fra le forze economico-sociali e le
istituzioni.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
CONSIGLIO NAZIONALE
DELL’ECONOMIA E DEL
LAVORO
2/2
 Può intervenire, su richiesta del Governo
o per iniziativa propria, in diversi campi
relativi alla politica economica ed alla
programmazione economica e sociale, al
mercato del lavoro ed alla contrattazione
collettiva.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
CONSIGLIO DI STATO
1/2
 È un organo di consulenza giuridicoamministrativa del Governo.
 I suoi pareri sono obbligatori:
a. Per l’emanazione degli atti normativi del
Governo e dei singoli ministri, nonché per
l’emanazione dei testi unici;
Autore
Dott. Giovanni Modesti
CONSIGLIO DI STATO
2/2
b. Per la decisione dei ricorsi straordinari al
PdR
c. Sugli schemi generali di contratti-tipo,
accordi e convenzioni predisposti da uno
o più ministri.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LA CORTE DEI CONTI
1/3
 Esercita il controllo preventivo di
legittimità esclusivamente sugli atti
previsti dalla legge ed il suo visto è
requisito di efficacia per l’esecutività
dell’atto sottoposto al suo esame.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LA CORTE DEI CONTI
2/3
 Esercita il controllo sulla gestione del
bilancio dello Stato e sul patrimonio delle
amministrazioni pubbliche e riferisce
annualmente al Parlamento sull’esito del
controllo eseguito.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
LA CORTE DEI CONTI
3/3
 Partecipa, nei casi stabiliti dalla legge, al
controllo sulla gestione finanziaria degli
enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria.
 Esercita funzioni giurisdizionali in materia
contabile e finanziaria e in materia di
pensioni civili e militari.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
L’AVVOCATURA DELLO
STATO
 Ha il compito primario di assistere e
difendere lo Stato e le pubbliche
amministrazioni nei giudizi in cui sono
parte.
 Svolge una funzione consultiva e ad essa
possono chiedere pareri le PA
nell’esercizio delle loro attività.
Autore
Dott. Giovanni Modesti
Autore
Dott. Giovanni Modesti
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