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Lezione 1 - Area Biotecnologie
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA Facoltà di Biotecnologie Anno Accademico 2010/2011 Prof.ssa Anna Rita Cioni “Proprietà intellettuale, brevetti, legislazione” Lezione N.1 PROPRIETA’ INTELLETTUALE PROPRIETA’ INDUSTRIALE BREVETTI DIRITTO D’AUTORE (COPYRIGHT) OPERE CREATIVE LETTERATURA PITTURA FOTOGRAFIA CINEMA TEATRO MARCHI MODELLI DI UTILITA’ DISEGNI / MODELLI SOFTWARE DISEGNI / MODELLI PROPRIETA’ INTELLETTUALE • APPARATO DI PRINCIPI GIURIDICI VOLTI A TUTELARE I FRUTTI DELL’INVENTIVA E DELL’INGEGNO UMANI DEFINIZIONE TRADIZIONALE PROPRIETA’ INTELLETTUALE ↓ TRE GRANDI AREE: – DIRITTO D’AUTORE – DIRITTO DEI BREVETTI – DIRITTO DEI MARCHI →SISTEMI DI TUTELA GIURIDICA DEI BENI IMMATERIALI ↓ FRUTTI DELL’ATTIVITA’ CREATIVA/INVENTIVA UMANA (ES. INVENZIONI INDUSTRIALI, DESIGN, MARCHI) PROPRIETA’ INTELLETTUALE – PROPRIETA’ INDUSTRIALE ↓ CONCETTI CONTEMPORANEI (invenzione, design, brand, opera dell’ingegno) ↓ CONCETTI RELATIVI ALLA PROPRIETA’ IN SENSO PIU’ CLASSICO (beni naturali, ereditata dal diritto romano) PIU’ OPPORTUNAMENTE OCCORRE QUINDI PARLARE DI “PROPRIETA’ INDUSTRIALE” INFATTI: D.LGS N.30/2005 → CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE ↓ Raccoglie tutte le norme concernenti il campo dei brevetti e dei marchi MENTRE L.633/1941→ NORMATIVA SUL DIRITTO D’AUTORE e successive modifiche DAL PUNTO DI VISTA PROCESSUALE TUTTAVIA emerge un’ assimilazione derivante dalla costituzione di sezioni specializzate per la proprietà intellettuale ed industriale DEFINIZIONE DI INVENZIONE Soluzione, nuova ed originale, (di un problema tecnico) che possa trovare applicazione in campo industriale e che apporti un progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni preesistenti L’INVENZIONE E’ QUALCOSA CHE NON C’ERA E QUINDI NON E’ UNA SCOPERTA (RINVENIMENTO DI QUALCOSA GIA’ ESISTENTE IN NATURA) LA PROTEZIONE DELL’INVENZIONE: Complesso di azioni regolate da leggi rivolte a garantire la paternità ed i diritti di sfruttamento delle creazioni dell’intelletto PROTEZIONE SEGRETO BREVETTO IL SEGRETO E IL BREVETTO: • SPESSO SI COMPENSANO • DI RADO SI ESCLUDONO PRIVATIVE DIRITTO D’AUTORE MARCHIO • • SEGRETO→ le procedure sono a “discrezione” del titolare della conoscenza e la tutela in caso di contraffazione è più complessa DEPOSITO DI DOMANDA→ protezione legale dal giorno dell’effettivo deposito DI BREVETTO PROTEZIONE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE E DEL BREVETTO: • • • • • EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN ITALIA A PARTIRE DAL III SECOLO a.c. → riferimenti storici che riportano concessioni di brevetti in regime di monopolio per particolari innovazioni TUTTAVIA LA PRIMA LEGGE DI TUTELA DELLE INVENZIONI CHE LE IDENTIFICA “GIURIDICAMENTE” E’ STATA EMANATA DALLA REPUBBLICA DI VENEZIA NEL 1474 INFATTI La Serenissima aveva ad esempio il problema di tutelare le tecniche di lavorazione del vetro, diffuse nell’isola di Murano. E’ facoltà del sovrano concedere o meno la c.d. “lettera patente” attributiva del diritto di esclusiva; L. 12/3/1855 N.782 → Nascita del sistema brevettuale L. 30/10/1859 N.3731 → Definitiva soppressione di ogni arbitrarietà nella concessione della tutela delle invenzioni IN EUROPA…. Dal 1623 in Inghilterra → “Statute of Monopolies” → il Re non può più concedere i diritti di monopolio a suo piacere, ma deve attenersi a specifici requisiti di legge La Rivoluzione Francese nell’Europa Continentale → segna il passaggio dal privilegio al diritto e la nascita dei sistemi brevettuali moderni RIFERIMENTI NORMATIVI 1. 2. 3. Artt. 2584-2594 c.c. ; CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE SEZ. IV (invenzioni) e V (modelli di utilità); D. LGS 131/2010 → sez. IV bis→ raggruppamento delle norme ; ↓ sostituisce il R.D. 29/6/1939 n. 1127 derivati dal D.L. 3/2006, conv. In L. 78/2006; 4. 5. R.D. 5/2/1949 n. 244→ brevetti per invenzioni industriali; CONVENZIONE DI MONACO SUL BREVETTO EUROPEO DEL 1973 (oggi EPC 2000): consente con una sola registrazione di ottenere un numero di brevetti nazionali regolarmente riconosciuti nei Paesi richiesti dal depositante: è il BREVETTO EUROPEO; CONVENZIONE DI LUSSEMBURGO SUL BREVETTO COMUNITARIO DEL 1975 TRATTATO DI WASHINGTON PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI BREVETTI (1970) CONVENZIONE DI UNIONE DI PARIGI (1983) PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE TRIP’S (accordi conclusi a Marrakech il 15/04/1994) ↓ trade related intellectual property rights L’ ADEGUAMENTO DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI AI CONTENUTI DEL TRIP’S E’ INDISPENSABILE PER ENTRARE A FAR PARTE DEL WTO (WORLD TRADE ORGANISATION) 6. 7. 8. 9. DIRITTI NASCENTI DALL’INVENZIONE • • 1. 2. DIRITTI MORALI → C.d. diritto di paternità è imprescrittibile, irrinunciabile, intrasmissibile (art.2577, 2°Comma, 2582, 2°Comma, 2589 C.C.) DIRITTI PATRIMONIALI ↓ Diritto al brevetto → diritto a pretendere dall’autorità amministrativa competente il rilascio del brevetto; tale diritto è trasmissibile Diritto di brevetto → con il rilascio del brevetto si perfeziona, in capo al soggetto indicato come titolare, la fattispecie costitutiva del diritto di brevetto (diritto ad attuare l’invenzione e trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge. Tale diritto è trasmissibile) OPERE DELL’INGEGNO (ART.2575 C.C) Sono quelle idee di carattere creativo che appartengono al campo delle scienze, della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell’architettura, del teatro e del cinema DEFINIZIONE DI BREVETTO • • • • Attestato amministrativo che attribuisce all’inventore il diritto esclusivo di godere, per un tempo determinato, dei risultati di una nuova invenzione “Una sorta di contratto tra l’inventore e la collettività”; l’inventore fornisce un insegnamento che la collettività non possiede ed in cambio riceve l’attribuzione di un diritto esclusivo di uso, limitato nel tempo (DRAGOTTI) Strumento giuridico che conferisce a chi ha realizzato un’invenzione il monopolio temporaneo di sfruttamento dell’invenzione, consistente nel diritto di escludere i terzi dall’attuarla e trarne profitto nel territorio dello Stato concedente, entro i limiti ed alle condizioni previste dalla legge Concretamente il brevetto è un documento tecnico-legale costituito da una relazione tecnica contenente una descrizione dettagliata dell’invenzione IL BREVETTO: • • Promuove e potenzia l’interazione con l’industria, in termini di contatti, di sviluppo; Pone le basi per la produzione di reddito aggiuntivo, derivante dall’attività di trasferimento tecnologico dei prodotti/processi brevettati OGGETTO DEL BREVETTO Il brevetto copre solo le innovazioni qualificabili come “invenzioni industriali” che si presentano come soluzioni originali di un problema tecnico NATURA GIURIDICA DEL DIRITTO DI BREVETTO • • Teoria della proprietà Teoria del monopolio TEORIA DELLA PROPRIETA’(FERRARA) Ravvisa sul brevetto un diritto di proprietà su bene immateriale TEORIA DEL MONOPOLIO (CASANOVAFRANCESCHELLI) Il brevetto si configura come un obbligo di “NON FARE” posto a carico di terzi, sostanzialmente un divieto di concorrenza ai danni dell’inventore. Secondo il FERRI il brevetto tutela non l’”habere”, bensì il “facere”, cioè il mezzo attraverso il quale l’idea dell’inventore si manifesta; il diritto di brevetto è pertanto assimilabile al diritto di monopolio. A conforto di tale tesi, infatti, la tutela del diritto in questione: • è limitata nel tempo; • non è generale, dato che è esclusa per determinate invenzioni; • non è assoluta, poiché è subordinata al rilascio di un brevetto; LA PROTEZIONE GIURIDICA E’ assicurata dalle normative vigenti che: • da un lato tutelano chi innova; • dall’altro mettono a disposizione della collettività il frutto dell’inventiva dei singoli o di imprese Un diritto intellettuale più risulta economicamente appetibile, più è esposto a tentativi di terzi di utilizzare la scia commerciale che ha generato DI CONSEGUENZA I costi di protezione relativamente ad un diritto intellettuale devono essere debitamente considerati in modo che il prodotto sia in grado di sostenere eventuali spese di difesa in occasione di attacchi commerciali di concorrenti. LE INVENZIONI BREVETTABILI Invenzione brevettabile→ soluzione originale di un problema tecnico; tale definizione stabilisce la linea di confine tra ciò che è brevettabile e ciò che non lo è nella contrapposizione tra TECNICA e SCIENZA a. L’INVENZIONE SI COLLOCA NEL MONDO DELLA TECNICA VISTO IN CONTRAPPOSIZIONE AL MONDO DELLA SCIENZA L’art. 45 del Codice della proprietà industriale, come modificato dal D.LGS 131/2010 contiene il suddetto criterio discretivo: 2° COMMA D.LGS 131/2010 (Realtà non definibile come invenzione) SCOPERTA METODI MATEMATICI TEORIE SCIENTIFICHE ↓ ↓ ↓ non attiene al campo delle creazione, ma a quello della conoscenza b. c. d. e. sono modelli di ragionamento di natura teorica sono modelli di spiegazione della realtà senza alcun fine pratico I piani, i princìpi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali ed i programmi per elaboratori elettronici o software Le presentazioni di informazioni (es. formulari) Ex commi 4° e 5°, art. 45 C.p.i., come riformulati dal D.lgs 131/2010, non sono brevettabili i metodi per il trattamento chirurgico e terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi, nonché le varietà vegetali, le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici di produzione degli stessi; Il 5° comma bis dell’art. 45 C.p.i., stabilisce che non possono costituire oggetto di brevetto le INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE