Diapositiva 1 - ordine dei consulenti del lavoro della provincia di
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Diapositiva 1 - ordine dei consulenti del lavoro della provincia di
“ANTIRICICLAGGIO” Il Decreto legislativo 231/2007 gli adempimenti obbligatori per il professionista Taranto 19 GIUGNO 2012 cdl Pietro Panzetta 1 IL QUADRO NORMATIVO Norme comunitarie I° - Direttiva n. 91/308/CEE (10/6/1991) Norme nazionali DL 143/1991 conv. L. 5/7/1991, n. 197 In vigore dal 9/5/1991 D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 II° - Direttiva n. 2001/97/CE (04/12/2001) D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 In vigore dal 14/3/2004 Disposizioni di attuazione Decreto MEF 3 febbraio 2006, n. 141 Provvedimento UIC, 24 febbraio 2006 Decreto MEF 10 aprile 2007, n. 60 III° - Direttiva n. 2005/60/CE (26/10/2005) (Art. 22 della legge 25/1/2006, n. 29 - in vigore dal 23/2/2006) “Comunitaria 2005” D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 In vigore dal 22/4/2006 in vigore dal 25/5/2007 in vigore dal 29/12/2007 Disposizioni integrative e correttive D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151 in vigore dal 4/11/2009 2 ENTRATA IN VIGORE D.Lgs. 231/2007 D.Lgs. 231/2007 29/12/2007 (G.U. n.209 del 14/12/07, S.O. n. 268) NORME ABROGATE D.Lgs. 20/2/2004 n. 56 Art. 64, co. 1, lett. d) DM 3/2/2006 n. 141 Provv. UIC del 24/2/2006 DISCIPLINA TRANSITORIA Art. 66, co. 1, SI APPLICANO IN QUANTO COMPATIBILI 3 Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria Art. 11 • SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO D.Lgs. 231/2007 Professionisti Art. 12 Società di revisione Revisori contabili Art. 13 Altri Soggetti Art. 14 4 PROFESSIONISTI INTERESSATI (ax art.12, co. 1) Ai fini del D.Lgs. 231/2007 per professionisti si intendono: a) i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di determinate operazioni; d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c) [vedi definizione art. 1, co. 2 lett. p)] 5 MODALITA’ “ORDINARIA” DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Aspetti operativi ed organizzativi 6 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Art. 16, D.Lgs. 231/2007 Professionisti Revisori contabili comma 1 I professionisti osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria. comma 2 I revisori contabili osservano gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria. 7 IL PROCESSO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA 1 2 3 4 5 6 Verifica della sussistenza degli obblighi Cliente Prestazione/Operazione Valutazione del rischio Soggettiva Tipologia di verifica da adottare Ordinaria Oggettiva Semplificata o Rafforzata Raccolta dati Documenti e informazioni circa scopo e natura della prestazione Registrazione Conservazione Controllo costante Aggiornamento dati e informazioni 8 ESCLUSIONE (ex. art. 12, co. 3) GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA NON SI OSSERVANO IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali degli adempimenti in materia di amministrazione del personale 9 QUANDO SORGE L’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art. 16) a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro; Anche avendo riguardo a operazioni frazionate o collegate b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata; c) tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente. 10 QUANDO PROCEDERE ALLA VERIFICA (Art. 19, co. 1) L’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo è svolta PER I NUOVI CLIENTI Nel momento in cui è conferito l’incarico o dell’esecuzione dell’operazione ALLA CLIENTELA GIA’ ACQUISITA (Incarichi conferiti prima del 29/12/2007 e ancora in essere a tale data) In occasione del primo contatto utile Circ. MEF Prot. 116098 del 17/12/2008 11 ASPETTI OPERATIVI – incarico professionale L’obbligo di adeguata verifica del cliente rende opportuno (necessario) formalizzare per iscritto gli incarichi ricevuti per: 1 • Individuare il/i Professionista/i incaricato/i 2 • Circoscrivere con precisione l’oggetto dell’incarico 3 • Individuare la data dell’accettazione e dell’inizio della prestazione 4 • Avere a disposizione i dati richiesti per le registrazioni/segnalazioni 12 OBBLIGHI PER PROFESSIONISTI OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL’IDENTITA’ DEL CLIENTE (e verifica del potere di rappresentanza) OTTENERE INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE CONTROLLO COSTANTE NEL CORSO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DELL’EVENTUALE TITOLARE EFFETTIVO 13 PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE ORDINARIO CHI •IL CLIENTE PERSONA FISICA •SE SOCIETA’ O ENTE I RELATIVI RAPPRESENTANTI DELEGATI ALLA FIRMA DELL’OPERAZIONE DA SVOLGERE (effettiva esistenza del potere di rappresentanza) COME •IN PRESENZA DEL CLIENTE DA CHI •PROFESSIONISTA O ANCHE ATTRAVERSO PROPRI •DIPENDENTI O COLLABORATORI MEDIANTE •DOCUMENTO DI IDENTITA’ NON SCADUTO QUANDO •AL MOMENTO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO •AL MOMENTO DI ESECUZIONE DELL’OPERAZIONE 14 COME IDENTIFICARE L’IDENTIFICAZIONE “ORDINARIA” DEVE AVVENIRE IN PRESENZA DEL CLIENTE ED EFFETTUATA DAL Professionista Oppure: da dipendenti o collaboratori Soggetti con i quali è in corso un rapporto di esternalizzazione (art. 35) SULLA BASE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ NON SCADUTO Residenti carta d'identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, ecc. (Artt. 1 e 35, DPR 445/2000) Soggetti non comunitari In assenza dei documenti di cui sopra: Permesso di soggiorno o carta di soggiorno Minori di età In assenza dei documenti di cui sopra: certificato di nascita, provvedimento del giudice tutelare, fotografia autenticata + atto di nascita 15 PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE COME •E’ SVOLTA IN PRESENZA DEL CLIENTE DA CHI •PROFESSIONISTA O ANCHE ATTRAVERSO PROPRI •DIPENDENTI O COLLABORATORI MEDIANTE QUANDO •L’ADOZIONE DI •CONTESTUALMENTE MISURE ADEGUATE E ALL’IDENTIFICAZIONE COMMISURATE ALLA DEL CLIENTE SITUAZIONE DI RISCHIO PER COMPRENDERE LA STRUTTURA DI PROPRIETA’ E DI CONTROLLO DEL CLIENTE •LA RICHIESTA DI DATI PERTINENTI AL CLIENTE (dichiarazione scritta) •INFORMAZIONI ACQUISITE IN ALTRO MODO 16 IL TITOLARE EFFETTIVO (definizione ex art. 1, co. 2, lett. u) – (art. 2 Allegato tecnico) Art. 1, co. 2, lett. u) SOCIETA’ ALTRE ENTITA’ GIURIDICHE (Fondazioni, Trust, ecc.) • “titolare effettivo”: la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero nel caso di entità giuridiche la persona o le persone fisiche che in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità; • La/le persone fisiche che possiedono o controllano (direttamente o indirettamente) un’entità giuridica (partecipazione pari al 25% + 1 al capitale sociale) • La/le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica • se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la p.f. o le p.f. beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica; • se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica; • La/le p.f. che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica. 17 IL TITOLARE EFFETTIVO CLIENTE SOCI di I° LIVELLO SOCI di II° LIVELLO PF 5% PF 50% PG 25% PF 50% SOCIETA’ PF 70% PG 70% TITOLARE EFFETTIVO PF 20% PG 10% 18 CONTROLLO COSTANTE - Art. 19, co.1, lett. c) PROCEDURE PER ATTUARE IL CONTROLLO COSTANTE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE ANALIZZARE • ANALISI DELLE TRANSAZIONI CONCLUSE DURANTE TUTTA LA DURATA DEL RAPPORTO VERIFICARE • CHE LE TRANSAZIONI SIANO COMPATIBILI: • con la conoscenza del cliente; • con le sue attività commerciali; • col suo profilo di rischio • avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi AGGIORNARE • DOCUMENTI • DATI • INFORMAZIONI DETENUTE 19 CONTROLLO COSTANTE LE PROCEDURE DA ATTIVARE ALL’INTERNO DELLO STUDIO 1. Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati; 2. Programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di fatturazione; 3. Istituire degli automatismi per l’aggiornamento dei dati ad esempio annotando: - la scadenza dei documenti di identificazione, - il termine per il rinnovo delle cariche sociali, - eventuali termini connessi a contratti od atti, - altri elementi ritenuti utili dal professionista; 4. prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta); 5. Istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio; 6. Annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni. 20 OBBLIGO DI ASTENSIONE (art. 23) NON POSSONO ESEGUIRE OPERAZIONI NON POSSONO ESEGUIRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI QUANDO VI E’ L’IMPOSSIBILITA’ DI RISPETTARE L’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA I PROFESSIONISTI VALUTANO SE EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE ALL’UIF PONGONO FINE ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI GIA’ IN ESSERE 21 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA individuazione della corretta tipologia di verifica della clientela valutazione del rischio 22 APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO Art. 20 - (Approccio basato sul rischio) 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. OBBLIGHI RAFFORZATI OBBLIGHI SEMPLIFICATI 23 VALUTAZIONE DEL RISCHIO – screening della clientela CLIENTE NATURA GIURIDICA OPERAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONE O DELLA PRESTAZIONE PROF. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PREVALENTE ATTIVITA’ SVOLTA COMPORTAMENTO TENUTO AL MOMENTO DELL’OPERAZIONE O DEL CONFERIMENTO D’INCARICO AMMONTARE FREQUENZA DELLE OPERAZIONI E DURATA DELLA PRESTAZIONE PROF. RAGIONEVOLEZZA DELL’OPERAZIONE/PRESTAZIONE IN RAPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEL CLIENTE AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA/SEDE DEL CLIENTE O DELLA CONTROPARTE AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE DEL PRODOTTO 24 VALUTAZIONE DEL RISCHIO – screening della clientela RISCHIO MINIMO – Gli obblighi di verifica della clientela non si osservano Gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione non si osservano (articolo 12 comma 3): • Svolgimento della mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali • Svolgimento degli adempimenti in materia di amministrazione del personale RISCHIO BASSO - Gli obblighi di verifica della clientela sono semplificati L’identificazione e la verifica della clientela non sono richieste (articolo 25 comma 3): • Il cliente è un ufficio della pubblica amministrazione • Il cliente è una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche, conformemente alla normativa comunitaria Non si è soggetti agli obblighi ordinari di adeguata verifica della clientela (articolo 25 comma 1): • Il cliente è un ente creditizio o finanziario assoggettato alle disposizioni contenute nel Dlgs 231/2007 • Il cliente è un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva 2005/60/CE • Il cliente è un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE e ne controlli il rispetto Autorizzazione a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela (articolo 25 comma 6): • Alcuni prodotti o transazioni caratterizzati da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo Autorizzazione del MEF ad applicare, in tutto o in parte, obblighi semplificati di adeguata verifica (articolo 26): • Soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo RISCHIO MEDIO – Si applicano le disposizioni ordinarie di verifica della clientela RISCHIO ALTO - Gli obblighi di verifica della clientela sono rafforzati Presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (articolo 28 comma 1) Il cliente non è fisicamente presente (articolo 28 comma 2) 25 Persone politicamente esposte residenti all’estero (articolo 28 comma 5) Prodotti o transazioni atti a favorire l’anonimato (articolo 28 comma 7) I DIVERSI LIVELLI DELLA PROCEDURA 1° livello 2° livello • si considerano gli elementi connessi al cliente e si associa a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità. • Punteggio che indica il livello di rischio connesso al cliente 3° livello • si considerano gli elementi relativi all’operazione e si assegna a ciascuno di tali elementi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità. + • Punteggio che, indica il livello di rischio connesso all’operazione • dalla valutazione congiunta dei due punteggi così ottenuti dovrà emergere un unico indice, espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex art. 20 d.lgs. 231/2007. = RISCHIO TOTALE (RT) 26 QUANDO APPLICARE GLI OBBLIGHI SEMPLIFICATI – art. 25 PROFILO SOGGETTIVO QUANDO IL CLIENTE E’ INTERMEDIARIO FINANZIARIO (ART. 11, CO. 1 E 2 Lett. B) E C) ENTE CREDITIZIO O FINANZIARIO COMUNITARIO (soggetto alla direttiva) ENTE CREDITIZIO O FINANZIARIO EXTRACOMUNITARIO (con pari obblighi) Art. 4 (allegato tecnico) PROFILO OGGETTIVO QUANDO SI TRATTA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE VITA FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI OD OBBLIGATORIE MONETA ELETTRONICA QUALUNQUE ALTRO PRODOTTO A BASSO RISCHIO Art. 4 (allegato tecnico) 27 QUANDO APPLICARE GLI OBBLIGHI RAFFORZATI – Art. 28 IN PRESENZA DI ELEVATI RISCHI DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO AL TERRORISMO OBBLIGHI RAFFORZATI QUANDO IL CLIENTE NON E’ PRESENTE FISICAMENTE RAPPORTI CON PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE NON RESIDENTI IN ITALIA Art. 1, co. 2, lett. “o” SI ADOTTANO MISURE SPECIFICHE E ADEGUATE PER COMPENSARE IL MAGGIOR RISCHIO ACCERTARE L’IDENTITA’ TRAMITE DOCUMENTI E DATI SUPPLEMENTARI MISURE SUPPLEMENTARI DI VERIFICA O CERTIFICAZIONE DEI DOCUMENTI FORNITI IL PRIMO PAGAMENTO SIA EFFETTUATO TRAMITE CONTO DEL CLIENTE IN ESSERE C/O UN ENTE CREDITIZIO 28 IL PROCESSO DA ADOTTARE IN STUDIO ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA IDENTIFICARE IL CLIENTE E L’EVENTUALE TITOLARE EFFETTIVO OTTENERE INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DELLE PRESTAZIONI SVOLGERE CONTROLLO COSTANTE ULTERIORI VERIFICHE COMMISURATE AL RISCHIO CLIENTE OBBLIGHI SEMPLIFICATI OPERAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGHI RAFFORZATI 29 VALIDITA’ DELLE MISURE ADOTTATE IN STUDIO Art. 20 - (Approccio basato sul rischio) co.1: […] Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all’art. 7, ovvero agli ordini professionali di cui all’art. 8, che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo 30 ANTIRICICLAGGIO D.LGS 21 novembre 2007, n. 231 OBBLIGHI di registrazione e conservazione 31 OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE Art. 36 REGISTRANO (E CONSERVANO PER UN PERIODO DI 10 ANNI) CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI DI IMPORTO PARI O > A 15.000,00 EURO CON RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE ENTRO 30 GG DALLA FINE DELLA PRESTAZIONE E COMUNQUE ENTRO 30 GG DAL COMPIMENTO DELL’OPERAZIONE • LA DATA DI INSTAURAZIONE • I DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE • LE GENERALITA’ DEI DELEGATI A OPERARE • IL CODICE DEL RAPPORTO (OVE PREVISTO) • LA DATA • LA CAUSALE • L’IMPORTO • LA TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONE • I MEZZI DI PAGAMENTO • I DATI IDENTIFICATIVI DI CHI EFFETTUA L’OPERAZIONE E DEL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE EVENTUALMENTE OPERA 32 MODALITA’ DI REGISTRAZIONE – Art.38 OBBLIGO DI ISTITUIRE UN ARCHIVIO FORMATO E GESTITO A MEZZO DI STRUMENTI INFORMATICI IN ALTERNATIVA REGISTRO CLIENTELA DOVE REGISTRARE I DATI IDENTIFICATIVI + FASCICOLO CLIENTE DOCUMENTAZIONE ULTERIORI DATI E INFORMAZIONI 33 MODALITA’ DI REGISTRAZIONE “ALTERNATIVA” REGISTRO CLIENTELA CONTENENTE I DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE • numerato progressivamente e siglato in ogni pagina (a cura del libero professionista o di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto) • con l’indicazione sull’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e la firma delle suddette persone TERMINI DI REGISTRAZIONE Dati identificativi del cliente Se persona fisica: a) • nome e cognome; b) • luogo e data di nascita; c) • indirizzo; d) • codice fiscale; e) • estremi del documento di identificazione. Se soggetto diverso da persona fisica: a) • denominazione; b) • sede legale; c) • codice fiscale (o, per le persone giuridiche, partita IVA). d) Rappresentante legale e delegati alla firma dell’operazione TEMPESTIVAMENTE COMUNQUE NON OLTRE 30 GIORNI: DAL COMPIMENTO DELL’OPERAZIONE DALLA FINE DELLA PRESTAZIONE PROF. 34 MODALITA’ DI REGISTRAZIONE “ALTERNATIVA” REGISTRO CLIENTELA CONTENENTE I DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE Modulo identificativo del cliente (artt. 3 e 4, DM 3.2.2006, n. 141) Progressivo Cliente Data identificazione Data incarico Cognome /Denominazione Nome Comune di nascita Prov. Part. Iva Indirizzo sesso Data di nascita Cod. Fisc. Comune Natura Giuridica Prov Documento di riconoscimento N. Attività svolta Valore della prestazione Stato CAP Rilasciato da Data rilascio Note LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO GIURIDICO Cognome Nome Comune di nascita Prov. sesso Data di nascita Stato Cod. Fisc. Indirizzo Comune Documento di riconoscimento Prov N. CAP Rilasciato da Attività svolta Data rilascio Note SOGGETTO TERZO PER CONTO DEL QUALE OPERA Cognome /Denominazione Nome Comune di nascita Prov. Cod. Fisc. Indirizzo Documento di riconoscimento Attività svolta sesso Data di nascita o costituzione Part. Iva Comune Natura Giuridica Prov N. Stato Rilasciato da Note CAP Data rilascio 35 CONTENUTI FASCICOLO CLIENTE Il fascicolo del cliente: 1. va costantemente aggiornato; 2. il contenuto va presentato (entro 3 giorni dalla richiesta) su richiesta degli organi di controllo; 3. va conservato rispettando la normativa sulla protezione dei dati personali; 36 CONTENUTI FASCICOLO CLIENTE FASCICOLO CLIENTE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. DOCUMENTAZIONE CLIENTE fotocopia documento di riconoscimento valido alla data; dell’identificazione fotocopia codice fiscale; fotocopia partita iva; visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza. Verbale CdA di nomina); documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata; eventuale attestazione ex art. 30; copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell’incarico, é consigliabile l’accettazione scritta per individuare la data d’inizio e l’oggetto della prestazione professionale); dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell’operazione; eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo. 37 CONTENUTI FASCICOLO CLIENTE FASCICOLO CLIENTE DOCUMENTAZIONE OPERAZIONE/PRESTAZIONE 1. dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto dell’attività o dell’operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale; 2. se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per attuare l’operazione o istaurare l’attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari 3. documenti delle prestazioni professionali svolte; 4. eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione rispetto all’attività svolta dal cliente, e su comportamenti anomali del cliente 5. ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio 38 OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE Art. 36 OBBLIGO DI CONSERVARE COPIA O RIFERIMENTI DEI DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA I DOCUMENTI ORIGINALI O LE COPIE DI OPERAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER UN PERIODO DI 10 ANNI DALLA FINE DEL RAPPORTO O DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER UN PERIODO DI 10 ANNI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO O DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE 39 UTILIZZO DEI DATI - Art. 36, co. 6 ATTENZIONE !! I dati e le informazioni registrate sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti (ex. art. 36, co. 6, D.Lgs. 231/2007 IVA IMPOSTE DIRETTE 40 ANTIRICICLAGGIO D.LGS 21 novembre 2007, n. 231 La segnalazione delle operazioni sospette 41 LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE – Art. 41 I PROFESSIONISTI HANNO L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ALL’UIF QUANDO SANNO SOSPETTANO VI SONO MOTIVI RAGIONEVOLI DI SOSPETTARE CHE SIANO IN CORSO STATE COMPIUTE STATE TENTATE OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO Anche se di importo < a 15.000 euro o di importi irrisori 42 OPERAZIONI SOSPETTE IL SOSPETTO E’ DESUNTO DALLE CARATTERISTICHE DALL’ENTITA’ DELL’OPERAZIONE DALLA NATURA DA QUALSIASI ALTRA CIRCOSTANZA CONOSCIUTA tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita 43 LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE (art. 41) OBBLIGO DI SEGNALARE LE OPERAZIONI SOSPETTE DI: RICICLAGGIO Indicatori di anomalia FINANZIAMENTO AL TERRORISMO Indicatori di anomalia Da non sottovalutare: • DECALOGO BANCA ITALIA • ISTRUZIONI UIC (All. C) 44 SEGNALAZIONE E SEGRETO PROFESSIONALE L’art. 200 del c.p.p., prevede per gli avvocati, i notai ed altri professionisti la facoltà di astenersi dal deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione L’obbligo di segreto professionale è inoltre tutelato dall’art. 622 c.p. che punisce chiunque, avendo notizia per ragione della propria professione di un segreto, lo riveli senza giusta causa 45 Legge n. 12/1979 6. Obbligo del segreto professionale. Il consulente del lavoro ha l'obbligo del segreto professionale. Nei suoi confronti si applica l'articolo 351 del codice di procedura penale. Norme deontologiche - ODCEC Articolo 5 – Riservatezza Il dottore commercialista, oltre a rispettare l’obbligo del segreto professionale, deve osservare un atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese, sia nell’esercizio della professione che in via incidentale, anche ove queste riguardino la sfera personale del cliente o di coloro che sono al medesimo legati da vincoli familiari ed economici. 46 SEGNALAZIONE E SEGRETO PROFESSIONALE Articolo 41 Dlgs 231/2007 6. Le segnalazioni di operazioni sospette, effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo. Vecchio Provvedimento UIC Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione di obblighi di segretezza (segreto professionale) e, se poste in essere in buona fede e per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale, amministrativa) per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori. Le disposizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla segnalazione e all’attività di approfondimento. In particolare, nessuna responsabilità deriva dall’esecuzione dell’obbligo di sospendere le operazioni segnalate in ottemperanza di apposito provvedimento dell’UIC. 47 ESENZIONE DELL’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE – Art. 12, co. 2 L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE NON SI APPLICA A: PROFESSIONISTI SOCIETA’ DI REVISIONE E REVISORI CONTABILI PER LE INFORMAZIONI CHE RICEVONO NEL CORSO DELL’ESAME DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEL CLIENTE NELL’ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI DIFESA O DI RAPPRESENTANZA IN UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO 48 QUANDO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI ALL’UIF (art. 41, co. 4) SONO EFFETTUATE SEGNALAZIONE ALL’UIF SENZA RITARDO SE POSSIBILE PRIMA DI ESEGUIRE L’OPERAZIONE APPENA SI MATURA IL SOSPETTO Il professionista tenuto alla segnalazione ha l’obbligo di astenersi dal compiere l’operazione Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo. 49 PROCESSO DI SEGNALAZIONE ALL’UIF (art. 43) OBBLIGO DI SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO RICICLAGGIO SENZA RITARDO ORDINI PROFESSIONALI UIF TRASMESSA SENZA EVIDENZA DEL SEGNALANTE Da individuarsi con apposito decreto 50 COME SEGNALARE LE OPERAZIONI SOSPETTE ASPETTI OPERATIVI http://uif.bancaditalia.it 1 2 3 51 COME SEGNALARE LE OPERAZIONI SOSPETTE RACCOMANDATA UIF ……………….. …………………. ………………….. ASPETTI OPERATIVI La segnalazione deve essere accompagnata da apposita lettera di trasmissione, firmata dal professionista che segnala l’operazione Nella lettera devono indicarsi i seguenti dati: il tipo di soggetto che ha segnalato l’operazione sospetta (es.: ragioniere, notaio, società di revisione), il cognome e il nome del segnalante, il numero identificativo della segnalazione, la data di riferimento della segnalazione, il recapito telefonico del soggetto preposto a fornire/ricevere informazioni sulla segnalazione. 52 COME SEGNALARE LE OPERAZIONI SOSPETTE ASPETTI OPERATIVI . La segnalazione è trasmessa in forma cartacea Ricordarsi il codice RACCOMANDATA xx ARxx Unità di Informazione Finanziaria Largo Bastia, 35 00181 Roma 53 COME SEGNALARE LE OPERAZIONI SOSPETTE AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO ASPETTI OPERATIVI PROTOCOLLO UIF - CNCDL Utilizzando lo schema di cui al provvedimento UIC del 26 febbraio 2006 – Professionisti – e inviando la comunicazione all’indirizzo di Posta elettronica PEC: [email protected] Il Consiglio Nazionale in modo anonimo e cifrando la comunicazione ricevuta dal Consulente del Lavoro, invia all’UIF - alla casella di posta elettronica PEC – la segnalazione sospetta di ricicllaggio o di finanziamento al terrorismo. 54 LA CIRCOLARE DELLA GdF N. 83607 DEL 19 MAGGIO 2012 55 AUTORITA’ COMPETENTI (Art. 5) MEF ESERCITA POTERI SANZIONATORI AMM.VI MINISTRO ENTRO IL 30/6 DI OGNI ANNO RELAZIONA AL PARLAMENTO PROMUOVE LA COLLABORAZIONE TRA UIF AUTORITA’ VIGILANZA DIA CURA I RAPPORTI CON ORGANISMI EUROPEI E INTERNAZIONALI ORDINI PROFESS. G. di F. 56 LE AUTORITA’ COMPETENTI (Art. 6) UIC DAL 1/1/2008 competenze e poteri sono trasferiti alla Banca d’Italia UIF UIF Unità di Informazione Finanziaria 57 LE AUTORITA’ COMPETENTI UIF L’UIF svolge le seguenti attività: riceve le segnalazioni di operazioni sospette; acquisisce ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette; si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della DIA e dell’autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, le operazioni sospette. 58 LE AUTORITA’ COMPETENTI COLLEGI E ORDINI PROFESSIONALI DIA NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA DELLA G. di F. promuovono e controllano l’osservanza da parte dei professionisti, nonché dei soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), degli obblighi posti a loro carico Svolge gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse all’UIF. Effettua i controlli diretti a verificare l’osservanza degli obblighi previsti. Svolge gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse. 59 LE AUTORITA’ COMPETENTI Per effettuare i necessari approfondimenti DIA NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA DELLA G. di F. possono anche avvalersi Dei dati contenuti nell’anagrafe tributaria (ex. art. 7 , co. 6 e 11, dpr 605/73) Può delegare i poteri di polizia valutaria ai militari appartenenti ai reparti della G. di F. 60 LA CIRCOLARE Controlli sul registro antiticiclaggio Verifiche sulle infrazioni ex art. Procedura informatizzata - stampa analitica delle registrazioni per il periodo di riferimento Procedura cartacea – esibizione delle registrazioni manuali effettuate per il periodo di riferimento Analisi della procedura software per la rilevazione delle movimentazioni soprasoglia 61 62