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Diapositiva 1 - ordine dei consulenti del lavoro della provincia di

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Diapositiva 1 - ordine dei consulenti del lavoro della provincia di
“ANTIRICICLAGGIO”
Il Decreto legislativo 231/2007
gli adempimenti obbligatori per il
professionista
Taranto 19 GIUGNO 2012
cdl Pietro Panzetta
1
IL QUADRO NORMATIVO
Norme comunitarie
I° - Direttiva n. 91/308/CEE (10/6/1991)
Norme nazionali
DL 143/1991 conv. L. 5/7/1991, n. 197 In vigore dal
9/5/1991
D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374
II° - Direttiva n. 2001/97/CE (04/12/2001)
D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56
In vigore dal
14/3/2004
Disposizioni di attuazione
Decreto MEF 3 febbraio 2006, n. 141
Provvedimento UIC, 24 febbraio 2006
Decreto MEF 10 aprile 2007, n. 60
III° - Direttiva n. 2005/60/CE (26/10/2005)
(Art. 22 della legge 25/1/2006, n. 29 - in vigore dal 23/2/2006)
“Comunitaria 2005”
D.Lgs. 21/11/2007, n. 231
In vigore dal
22/4/2006
in vigore dal
25/5/2007
in vigore dal
29/12/2007
Disposizioni integrative e correttive
D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151
in vigore dal
4/11/2009
2
ENTRATA IN VIGORE D.Lgs. 231/2007
D.Lgs. 231/2007
29/12/2007
(G.U. n.209 del 14/12/07, S.O. n. 268)
NORME ABROGATE
D.Lgs. 20/2/2004 n. 56
Art. 64, co. 1,
lett. d)
DM 3/2/2006 n. 141
Provv. UIC del 24/2/2006
DISCIPLINA
TRANSITORIA
Art. 66, co. 1,
SI APPLICANO IN QUANTO
COMPATIBILI
3
Intermediari finanziari e altri
soggetti esercenti attività
finanziaria
Art. 11
•
SOGGETTI
DESTINATARI
DEGLI OBBLIGHI
ANTIRICICLAGGIO
D.Lgs. 231/2007
Professionisti
Art. 12
Società di revisione
Revisori contabili
Art. 13
Altri Soggetti
Art. 14
4
PROFESSIONISTI INTERESSATI (ax art.12, co. 1)
Ai fini del D.Lgs. 231/2007 per professionisti si intendono:
a) i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e
altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti
dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi
compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF
e patronati;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti,
compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e
quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella
realizzazione di determinate operazioni;
d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti
indicati dalle lettere a), b) e c) [vedi definizione art. 1, co. 2 lett. p)]
5
MODALITA’ “ORDINARIA” DI
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Aspetti operativi ed organizzativi
6
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Art. 16, D.Lgs. 231/2007
Professionisti
Revisori contabili
comma 1
I
professionisti
osservano
gli
obblighi di adeguata verifica della
clientela nello svolgimento della
propria attività professionale in forma
individuale, associata o societaria.
comma 2
I revisori contabili osservano gli
obblighi di adeguata verifica del
cliente
e
di
controllo
nello
svolgimento della propria attività
professionale in forma individuale,
associata o societaria.
7
IL PROCESSO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
1
2
3
4
5
6
Verifica della sussistenza
degli obblighi
Cliente
Prestazione/Operazione
Valutazione
del rischio
Soggettiva
Tipologia
di verifica da adottare
Ordinaria
Oggettiva
Semplificata o Rafforzata
Raccolta dati
Documenti e informazioni circa
scopo e natura della prestazione
Registrazione
Conservazione
Controllo costante
Aggiornamento dati e
informazioni
8
ESCLUSIONE (ex. art. 12, co. 3)
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA
NON SI OSSERVANO IN RELAZIONE
ALLO SVOLGIMENTO
della mera attività
di redazione e/o di
trasmissione delle
dichiarazioni
derivanti da obblighi
fiscali
degli adempimenti in
materia di
amministrazione
del personale
9
QUANDO SORGE L’OBBLIGO
DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art. 16)
a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento,
beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
Anche avendo riguardo a
operazioni frazionate o collegate
b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la
trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o
superiore a 15.000 euro indipendentemente dal fatto che siano effettuate con
una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per
realizzare un’operazione frazionata;
c) tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non
determinabile.
d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati
precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.
10
QUANDO PROCEDERE ALLA VERIFICA
(Art. 19, co. 1)
L’identificazione e la verifica
dell’identità del cliente e del
titolare effettivo è svolta
PER I NUOVI
CLIENTI
Nel momento in
cui è conferito
l’incarico o
dell’esecuzione
dell’operazione
ALLA CLIENTELA
GIA’ ACQUISITA
(Incarichi conferiti prima
del 29/12/2007 e ancora
in essere a tale data)
In occasione
del primo
contatto utile
Circ. MEF
Prot. 116098
del 17/12/2008
11
ASPETTI OPERATIVI – incarico professionale
L’obbligo di adeguata verifica del cliente rende opportuno
(necessario) formalizzare per iscritto gli incarichi ricevuti per:
1
• Individuare il/i Professionista/i
incaricato/i
2
• Circoscrivere con precisione l’oggetto
dell’incarico
3
• Individuare la data dell’accettazione e
dell’inizio della prestazione
4
• Avere a disposizione i dati richiesti
per le registrazioni/segnalazioni
12
OBBLIGHI PER PROFESSIONISTI
OBBLIGO DI
ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA
IDENTIFICAZIONE
E VERIFICA
DELL’IDENTITA’
DEL
CLIENTE
(e verifica del potere
di rappresentanza)
OTTENERE
INFORMAZIONI
SU SCOPO E NATURA
DELLA PRESTAZIONE
PROFESSIONALE
CONTROLLO
COSTANTE
NEL CORSO DELLA
PRESTAZIONE
PROFESSIONALE
DELL’EVENTUALE
TITOLARE
EFFETTIVO
13
PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE ORDINARIO
CHI
•IL CLIENTE
PERSONA FISICA
•SE SOCIETA’ O
ENTE
I RELATIVI
RAPPRESENTANTI
DELEGATI ALLA
FIRMA
DELL’OPERAZIONE
DA SVOLGERE
(effettiva
esistenza del
potere di
rappresentanza)
COME
•IN PRESENZA DEL
CLIENTE
DA CHI
•PROFESSIONISTA
O ANCHE
ATTRAVERSO
PROPRI
•DIPENDENTI O
COLLABORATORI
MEDIANTE
•DOCUMENTO DI
IDENTITA’ NON
SCADUTO
QUANDO
•AL MOMENTO DI
CONFERIMENTO
DELL’INCARICO
•AL MOMENTO DI
ESECUZIONE
DELL’OPERAZIONE
14
COME IDENTIFICARE
L’IDENTIFICAZIONE “ORDINARIA”
DEVE AVVENIRE
IN PRESENZA DEL CLIENTE
ED EFFETTUATA DAL
Professionista
Oppure:
da dipendenti o collaboratori
Soggetti con i quali è in corso un rapporto di esternalizzazione (art. 35)
SULLA BASE DI UN
DOCUMENTO DI IDENTITÀ
NON SCADUTO
Residenti
carta d'identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto
di pensione, ecc. (Artt. 1 e 35, DPR 445/2000)
Soggetti non comunitari
In assenza dei documenti di cui sopra: Permesso di soggiorno o carta
di soggiorno
Minori di età
In assenza dei documenti di cui sopra: certificato di nascita,
provvedimento del giudice tutelare, fotografia autenticata + atto di
nascita
15
PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE
COME
•E’ SVOLTA IN
PRESENZA DEL
CLIENTE
DA CHI
•PROFESSIONISTA
O ANCHE
ATTRAVERSO
PROPRI
•DIPENDENTI O
COLLABORATORI
MEDIANTE
QUANDO
•L’ADOZIONE DI
•CONTESTUALMENTE
MISURE ADEGUATE E ALL’IDENTIFICAZIONE
COMMISURATE ALLA
DEL CLIENTE
SITUAZIONE DI
RISCHIO PER
COMPRENDERE LA
STRUTTURA DI
PROPRIETA’ E DI
CONTROLLO DEL
CLIENTE
•LA RICHIESTA DI
DATI PERTINENTI AL
CLIENTE
(dichiarazione scritta)
•INFORMAZIONI
ACQUISITE
IN ALTRO MODO
16
IL TITOLARE EFFETTIVO
(definizione ex art. 1, co. 2, lett. u) – (art. 2 Allegato tecnico)
Art. 1, co. 2,
lett. u)
SOCIETA’
ALTRE ENTITA’
GIURIDICHE
(Fondazioni, Trust,
ecc.)
• “titolare effettivo”: la persona fisica per conto della quale è
realizzata un’operazione o un’attività, ovvero nel caso di entità
giuridiche la persona o le persone fisiche che in ultima istanza,
possiedono o controllano tale entità;
• La/le persone fisiche che possiedono o controllano (direttamente
o indirettamente) un’entità giuridica (partecipazione pari al 25%
+ 1 al capitale sociale)
• La/le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla
direzione di un’entità giuridica
• se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la p.f. o le p.f.
beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica;
• se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora
state determinate, la categoria di persone nel cui interesse
principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
• La/le p.f. che esercitano un controllo sul 25% o più del
patrimonio di un’entità giuridica.
17
IL TITOLARE EFFETTIVO
CLIENTE
SOCI di I°
LIVELLO
SOCI di II°
LIVELLO
PF 5%
PF 50%
PG 25%
PF 50%
SOCIETA’
PF 70%
PG 70%
TITOLARE
EFFETTIVO
PF 20%
PG 10%
18
CONTROLLO COSTANTE - Art. 19, co.1, lett. c)
PROCEDURE PER ATTUARE IL CONTROLLO COSTANTE DELLA
PRESTAZIONE PROFESSIONALE
ANALIZZARE
• ANALISI DELLE
TRANSAZIONI
CONCLUSE
DURANTE TUTTA
LA DURATA DEL
RAPPORTO
VERIFICARE
• CHE LE
TRANSAZIONI
SIANO
COMPATIBILI:
• con la conoscenza
del cliente;
• con le sue attività
commerciali;
• col suo profilo di
rischio
• avendo riguardo,
se necessario,
all’origine dei fondi
AGGIORNARE
• DOCUMENTI
• DATI
• INFORMAZIONI
DETENUTE
19
CONTROLLO COSTANTE
LE PROCEDURE DA ATTIVARE ALL’INTERNO DELLO STUDIO
1. Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione
dei dati ivi indicati;
2. Programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una
tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per
semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di
fatturazione;
3. Istituire degli automatismi per l’aggiornamento dei dati ad esempio annotando:
-
la scadenza dei documenti di identificazione,
-
il termine per il rinnovo delle cariche sociali,
-
eventuali termini connessi a contratti od atti,
-
altri elementi ritenuti utili dal professionista;
4. prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità
(entrata nella fascia di rischio alta);
5. Istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del
profilo di rischio;
6. Annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello
svolgimento delle diverse prestazioni.
20
OBBLIGO DI ASTENSIONE (art. 23)
NON POSSONO
ESEGUIRE
OPERAZIONI
NON POSSONO
ESEGUIRE
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
QUANDO VI E’
L’IMPOSSIBILITA’ DI
RISPETTARE L’OBBLIGO DI
ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA I
PROFESSIONISTI
VALUTANO SE
EFFETTUARE UNA
SEGNALAZIONE
ALL’UIF
PONGONO FINE ALLE
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI GIA’
IN ESSERE
21
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
individuazione della corretta tipologia di
verifica della clientela
valutazione del rischio
22
APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO
Art. 20 - (Approccio basato sul rischio)
1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti
commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo,
prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.
OBBLIGHI
RAFFORZATI
OBBLIGHI
SEMPLIFICATI
23
VALUTAZIONE DEL RISCHIO – screening della clientela
CLIENTE
NATURA GIURIDICA
OPERAZIONE
PRESTAZIONE
PROFESSIONALE
TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONE
O DELLA PRESTAZIONE PROF.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
PREVALENTE
ATTIVITA’ SVOLTA
COMPORTAMENTO TENUTO AL MOMENTO
DELL’OPERAZIONE O DEL CONFERIMENTO
D’INCARICO
AMMONTARE
FREQUENZA DELLE OPERAZIONI
E DURATA DELLA PRESTAZIONE PROF.
RAGIONEVOLEZZA
DELL’OPERAZIONE/PRESTAZIONE IN
RAPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEL CLIENTE
AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA/SEDE
DEL CLIENTE
O DELLA CONTROPARTE
AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE
DEL PRODOTTO
24
VALUTAZIONE DEL RISCHIO – screening della clientela
RISCHIO MINIMO – Gli obblighi di verifica della clientela non si osservano
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione non si osservano (articolo 12 comma 3):
• Svolgimento della mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi
fiscali
• Svolgimento degli adempimenti in materia di amministrazione del personale
RISCHIO BASSO - Gli obblighi di verifica della clientela sono semplificati
L’identificazione e la verifica della clientela non sono richieste (articolo 25 comma 3):
• Il cliente è un ufficio della pubblica amministrazione
• Il cliente è una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche, conformemente alla
normativa comunitaria
Non si è soggetti agli obblighi ordinari di adeguata verifica della clientela (articolo 25 comma 1):
• Il cliente è un ente creditizio o finanziario assoggettato alle disposizioni contenute nel Dlgs 231/2007
• Il cliente è un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva 2005/60/CE
• Il cliente è un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi
equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE e ne controlli il rispetto
Autorizzazione a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela (articolo 25 comma 6):
• Alcuni prodotti o transazioni caratterizzati da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo
Autorizzazione del MEF ad applicare, in tutto o in parte, obblighi semplificati di adeguata verifica (articolo
26):
• Soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di
finanziamento del terrorismo
RISCHIO MEDIO – Si applicano le disposizioni ordinarie di verifica della clientela
RISCHIO ALTO - Gli obblighi di verifica della clientela sono rafforzati
Presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (articolo 28 comma 1)
Il cliente non è fisicamente presente (articolo 28 comma 2)
25
Persone politicamente esposte residenti all’estero (articolo 28 comma 5)
Prodotti o transazioni atti a favorire l’anonimato (articolo 28 comma 7)
I DIVERSI LIVELLI DELLA PROCEDURA
1° livello
2° livello
• si considerano gli
elementi
connessi al
cliente e si
associa a
ciascuno di essi
un determinato
punteggio in
termini di
minore/maggiore
rischiosità.
• Punteggio che
indica il livello
di rischio
connesso al
cliente
3° livello
• si considerano gli
elementi
relativi
all’operazione e
si assegna a
ciascuno di tali
elementi un
determinato
punteggio in
termini di
minore/maggiore
rischiosità.
+
• Punteggio che,
indica il livello
di rischio
connesso
all’operazione
• dalla valutazione
congiunta dei
due punteggi
così ottenuti
dovrà emergere
un unico indice,
espressione del
rischio di
riciclaggio o
finanziamento
del terrorismo
ex art. 20 d.lgs.
231/2007.
=
RISCHIO TOTALE
(RT)
26
QUANDO APPLICARE GLI OBBLIGHI SEMPLIFICATI – art. 25
PROFILO SOGGETTIVO
QUANDO IL
CLIENTE E’
INTERMEDIARIO
FINANZIARIO
(ART. 11, CO. 1 E 2 Lett. B) E C)
ENTE CREDITIZIO O
FINANZIARIO
COMUNITARIO
(soggetto alla direttiva)
ENTE CREDITIZIO O
FINANZIARIO
EXTRACOMUNITARIO
(con pari obblighi)
Art. 4 (allegato tecnico)
PROFILO OGGETTIVO
QUANDO SI
TRATTA DI
CONTRATTI DI
ASSICURAZIONE VITA
FORME PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI OD
OBBLIGATORIE
MONETA ELETTRONICA
QUALUNQUE ALTRO
PRODOTTO A BASSO
RISCHIO
Art. 4 (allegato tecnico)
27
QUANDO APPLICARE GLI OBBLIGHI RAFFORZATI – Art. 28
IN PRESENZA DI
ELEVATI RISCHI DI
RICICLAGGIO O
FINANZIAMENTO AL
TERRORISMO
OBBLIGHI
RAFFORZATI
QUANDO IL CLIENTE
NON E’ PRESENTE
FISICAMENTE
RAPPORTI CON
PERSONE
POLITICAMENTE
ESPOSTE NON
RESIDENTI IN ITALIA
Art. 1, co. 2,
lett. “o”
SI ADOTTANO
MISURE
SPECIFICHE E
ADEGUATE PER
COMPENSARE IL
MAGGIOR RISCHIO
ACCERTARE L’IDENTITA’
TRAMITE DOCUMENTI E
DATI SUPPLEMENTARI
MISURE SUPPLEMENTARI DI
VERIFICA O CERTIFICAZIONE
DEI DOCUMENTI FORNITI
IL PRIMO PAGAMENTO SIA
EFFETTUATO TRAMITE CONTO
DEL CLIENTE IN ESSERE
C/O UN ENTE CREDITIZIO
28
IL PROCESSO DA ADOTTARE IN STUDIO
ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
IDENTIFICARE IL
CLIENTE E
L’EVENTUALE
TITOLARE EFFETTIVO
OTTENERE
INFORMAZIONI SU
SCOPO E NATURA
DELLE PRESTAZIONI
SVOLGERE
CONTROLLO
COSTANTE
ULTERIORI VERIFICHE
COMMISURATE AL
RISCHIO
CLIENTE
OBBLIGHI
SEMPLIFICATI
OPERAZIONE
PRESTAZIONE
PROFESSIONALE
OBBLIGHI
RAFFORZATI
29
VALIDITA’ DELLE MISURE ADOTTATE IN STUDIO
Art. 20 - (Approccio basato sul rischio)
co.1: […] Gli enti e le persone soggetti al presente decreto
devono essere in grado di dimostrare
alle autorità competenti di cui all’art. 7, ovvero agli ordini
professionali di cui all’art. 8,
che
la portata delle misure adottate è adeguata
all’entità del rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo
30
ANTIRICICLAGGIO
D.LGS 21 novembre 2007, n. 231
OBBLIGHI
di registrazione e conservazione
31
OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE Art. 36
REGISTRANO
(E CONSERVANO PER UN PERIODO DI 10 ANNI)
CON RIFERIMENTO ALLE
OPERAZIONI DI IMPORTO
PARI O > A
15.000,00 EURO
CON RIFERIMENTO
ALLE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
TEMPESTIVAMENTE
E COMUNQUE ENTRO 30 GG
DALLA FINE
DELLA PRESTAZIONE
E COMUNQUE ENTRO 30 GG
DAL COMPIMENTO
DELL’OPERAZIONE
• LA DATA DI INSTAURAZIONE
• I DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE
• LE GENERALITA’ DEI DELEGATI A
OPERARE
• IL CODICE DEL RAPPORTO (OVE
PREVISTO)
• LA DATA
• LA CAUSALE
• L’IMPORTO
• LA TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONE
• I MEZZI DI PAGAMENTO
• I DATI IDENTIFICATIVI DI CHI
EFFETTUA L’OPERAZIONE
E DEL SOGGETTO PER CONTO DEL
QUALE EVENTUALMENTE OPERA
32
MODALITA’ DI REGISTRAZIONE – Art.38
OBBLIGO DI ISTITUIRE
UN ARCHIVIO FORMATO E GESTITO
A MEZZO DI STRUMENTI INFORMATICI
IN ALTERNATIVA
REGISTRO CLIENTELA
DOVE REGISTRARE
I DATI
IDENTIFICATIVI
+
FASCICOLO CLIENTE
DOCUMENTAZIONE
ULTERIORI DATI
E INFORMAZIONI
33
MODALITA’ DI REGISTRAZIONE “ALTERNATIVA”
REGISTRO CLIENTELA
CONTENENTE I DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE
• numerato progressivamente e siglato in ogni pagina (a cura del libero
professionista o di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto)
• con l’indicazione sull’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto
il registro e la firma delle suddette persone
TERMINI DI REGISTRAZIONE
Dati identificativi del cliente
Se persona fisica:
a) • nome e cognome;
b) • luogo e data di nascita;
c) • indirizzo;
d) • codice fiscale;
e) • estremi del documento di identificazione.
Se soggetto diverso da persona fisica:
a) • denominazione;
b) • sede legale;
c) • codice fiscale (o, per le persone giuridiche, partita IVA).
d) Rappresentante legale e delegati alla firma dell’operazione
TEMPESTIVAMENTE
COMUNQUE NON
OLTRE 30 GIORNI:
DAL COMPIMENTO
DELL’OPERAZIONE
DALLA FINE DELLA
PRESTAZIONE
PROF.
34
MODALITA’ DI REGISTRAZIONE “ALTERNATIVA”
REGISTRO CLIENTELA
CONTENENTE I DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE
Modulo identificativo del cliente
(artt. 3 e 4, DM 3.2.2006, n. 141)
Progressivo Cliente
Data identificazione
Data incarico
Cognome /Denominazione
Nome
Comune di nascita
Prov.
Part. Iva
Indirizzo
sesso
Data di nascita
Cod. Fisc.
Comune
Natura Giuridica
Prov
Documento di riconoscimento
N.
Attività svolta
Valore della
prestazione
Stato
CAP
Rilasciato da
Data rilascio
Note
LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO GIURIDICO
Cognome
Nome
Comune di nascita
Prov.
sesso
Data di nascita
Stato
Cod. Fisc.
Indirizzo
Comune
Documento di riconoscimento
Prov
N.
CAP
Rilasciato da
Attività svolta
Data rilascio
Note
SOGGETTO TERZO PER CONTO DEL QUALE OPERA
Cognome /Denominazione
Nome
Comune di nascita
Prov.
Cod. Fisc.
Indirizzo
Documento di riconoscimento
Attività svolta
sesso
Data di nascita
o costituzione
Part. Iva
Comune
Natura Giuridica
Prov
N.
Stato
Rilasciato da
Note
CAP
Data rilascio
35
CONTENUTI FASCICOLO CLIENTE
Il fascicolo del cliente:
1. va costantemente aggiornato;
2. il contenuto va presentato (entro 3 giorni dalla
richiesta) su richiesta degli organi di controllo;
3. va conservato rispettando la normativa sulla
protezione dei dati personali;
36
CONTENUTI FASCICOLO CLIENTE
FASCICOLO CLIENTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DOCUMENTAZIONE CLIENTE
fotocopia documento di riconoscimento valido alla data; dell’identificazione
fotocopia codice fiscale;
fotocopia partita iva;
visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i
soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che
hanno il potere di rappresentanza. Verbale CdA di nomina);
documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare
obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di
ricorrere alla procedura rafforzata;
eventuale attestazione ex art. 30;
copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale
dell’incarico, é consigliabile l’accettazione scritta per individuare la data
d’inizio e l’oggetto della prestazione professionale);
dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell’operazione;
eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per
individuare il titolare effettivo.
37
CONTENUTI FASCICOLO CLIENTE
FASCICOLO CLIENTE
DOCUMENTAZIONE OPERAZIONE/PRESTAZIONE
1. dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto dell’attività o
dell’operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale;
2. se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e
finanziari per attuare l’operazione o istaurare l’attività e, nel caso di una
non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari
3. documenti delle prestazioni professionali svolte;
4. eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione rispetto
all’attività svolta dal cliente, e su comportamenti anomali del cliente
5. ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno
conservare ai fini della normativa antiriciclaggio
38
OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE Art. 36
OBBLIGO DI
CONSERVARE
COPIA O RIFERIMENTI
DEI DOCUMENTI
RICHIESTI PER
L’ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA
I DOCUMENTI ORIGINALI
O LE COPIE
DI OPERAZIONI E
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
PER UN PERIODO
DI 10 ANNI
DALLA FINE DEL RAPPORTO
O DELLA PRESTAZIONE
PROFESSIONALE
PER UN PERIODO
DI 10 ANNI
DALLA CESSAZIONE
DEL RAPPORTO
O DELLA PRESTAZIONE
PROFESSIONALE
39
UTILIZZO DEI DATI - Art. 36, co. 6
ATTENZIONE !!
I dati e le informazioni
registrate sono utilizzabili ai
fini fiscali secondo le
disposizioni vigenti
(ex. art. 36, co. 6, D.Lgs. 231/2007
IVA
IMPOSTE
DIRETTE
40
ANTIRICICLAGGIO
D.LGS 21 novembre 2007, n. 231
La segnalazione delle operazioni
sospette
41
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE – Art. 41
I PROFESSIONISTI HANNO
L’OBBLIGO DI
SEGNALAZIONE ALL’UIF
QUANDO
SANNO
SOSPETTANO
VI SONO
MOTIVI
RAGIONEVOLI
DI SOSPETTARE
CHE SIANO
IN CORSO
STATE COMPIUTE
STATE TENTATE
OPERAZIONI DI RICICLAGGIO
O DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
Anche se di importo < a 15.000 euro o di importi irrisori
42
OPERAZIONI SOSPETTE
IL SOSPETTO
E’ DESUNTO
DALLE CARATTERISTICHE
DALL’ENTITA’
DELL’OPERAZIONE
DALLA NATURA
DA QUALSIASI ALTRA
CIRCOSTANZA CONOSCIUTA
tenuto conto anche della
capacità economica e
dell’attività svolta dal
soggetto cui è riferita
43
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE (art. 41)
OBBLIGO DI SEGNALARE
LE OPERAZIONI SOSPETTE
DI:
RICICLAGGIO
Indicatori di anomalia
FINANZIAMENTO
AL TERRORISMO
Indicatori di anomalia
Da non sottovalutare:
•
DECALOGO BANCA
ITALIA
•
ISTRUZIONI UIC (All. C)
44
SEGNALAZIONE E SEGRETO PROFESSIONALE
L’art. 200 del c.p.p., prevede
per gli avvocati, i notai
ed altri professionisti
la facoltà di astenersi dal deporre
su quanto hanno conosciuto per
ragione della propria professione
L’obbligo di segreto
professionale
è inoltre tutelato dall’art. 622 c.p.
che punisce chiunque,
avendo notizia per ragione della
propria professione
di un segreto,
lo riveli senza giusta causa
45
Legge n. 12/1979
6. Obbligo del segreto professionale.
Il consulente del lavoro ha l'obbligo del segreto professionale. Nei
suoi confronti si applica l'articolo 351 del codice di procedura
penale.
Norme deontologiche - ODCEC
Articolo 5 – Riservatezza Il dottore commercialista, oltre a
rispettare l’obbligo del segreto professionale, deve osservare un
atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese, sia
nell’esercizio della professione che in via incidentale, anche ove
queste riguardino la sfera personale del cliente o di coloro che
sono al medesimo legati da vincoli familiari ed economici.
46
SEGNALAZIONE E SEGRETO PROFESSIONALE
Articolo 41 Dlgs 231/2007
6. Le segnalazioni di operazioni
sospette, effettuate ai sensi e per gli
effetti del presente capo, non
costituiscono violazione degli
obblighi di segretezza, del
segreto
professionale
o
di
eventuali
restrizioni
alla
comunicazione
di
informazioni
imposte in sede contrattuale o da
disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative e, se poste in
essere per le finalità ivi previste
e in buona fede, non comportano
responsabilità di alcun tipo.
Vecchio Provvedimento UIC
Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 3 della legge antiriciclaggio
non costituiscono violazione di obblighi di
segretezza (segreto professionale)
e, se poste in essere in buona fede e per le
finalità
ivi
previste,
non
comportano
responsabilità di alcun tipo (civile, penale,
amministrativa) per i liberi professionisti
ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.
Le disposizioni a garanzia del segnalante si
estendono agli atti connessi alla segnalazione
e all’attività di approfondimento. In particolare,
nessuna responsabilità deriva dall’esecuzione
dell’obbligo di sospendere le operazioni
segnalate in ottemperanza di apposito
provvedimento dell’UIC.
47
ESENZIONE DELL’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE – Art. 12, co. 2
L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
NON SI APPLICA A:
PROFESSIONISTI
SOCIETA’ DI REVISIONE
E REVISORI CONTABILI
PER LE INFORMAZIONI CHE
RICEVONO NEL CORSO
DELL’ESAME DELLA POSIZIONE
GIURIDICA DEL CLIENTE
NELL’ESPLETAMENTO DEI
COMPITI DI DIFESA
O DI RAPPRESENTANZA IN UN
PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO
48
QUANDO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI ALL’UIF (art. 41, co. 4)
SONO
EFFETTUATE
SEGNALAZIONE
ALL’UIF
SENZA RITARDO
SE POSSIBILE PRIMA DI
ESEGUIRE L’OPERAZIONE
APPENA SI MATURA IL
SOSPETTO
Il professionista tenuto alla segnalazione ha l’obbligo di
astenersi dal compiere l’operazione
Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono
violazione degli obblighi di segretezza, del segreto
professionale e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in
buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.
49
PROCESSO DI SEGNALAZIONE ALL’UIF (art. 43)
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
OPERAZIONE SOSPETTA
FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO
RICICLAGGIO
SENZA RITARDO
ORDINI
PROFESSIONALI
UIF
TRASMESSA SENZA
EVIDENZA DEL SEGNALANTE
Da individuarsi
con apposito
decreto
50
COME SEGNALARE LE OPERAZIONI SOSPETTE
ASPETTI
OPERATIVI
http://uif.bancaditalia.it
1
2
3
51
COME SEGNALARE LE OPERAZIONI SOSPETTE
RACCOMANDATA
UIF
………………..
………………….
…………………..
ASPETTI
OPERATIVI
La segnalazione deve essere
accompagnata da apposita
lettera di trasmissione,
firmata dal professionista
che segnala l’operazione
Nella lettera devono indicarsi i seguenti dati:





il tipo di soggetto che ha segnalato l’operazione sospetta (es.:
ragioniere, notaio, società di revisione),
il cognome e il nome del segnalante,
il numero identificativo della segnalazione,
la data di riferimento della segnalazione,
il recapito telefonico del soggetto preposto a fornire/ricevere
informazioni sulla segnalazione.
52
COME SEGNALARE LE OPERAZIONI SOSPETTE
ASPETTI
OPERATIVI
. La segnalazione è trasmessa in forma cartacea
Ricordarsi il
codice
RACCOMANDATA
xx ARxx
Unità di Informazione
Finanziaria
Largo Bastia, 35
00181 Roma
53
COME SEGNALARE LE OPERAZIONI SOSPETTE AL
CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL
LAVORO
ASPETTI
OPERATIVI
PROTOCOLLO UIF - CNCDL
Utilizzando lo schema di cui al provvedimento UIC del 26 febbraio
2006 – Professionisti – e inviando la comunicazione all’indirizzo di
Posta elettronica PEC: [email protected]
Il Consiglio Nazionale in modo anonimo e cifrando la comunicazione
ricevuta dal Consulente del Lavoro, invia all’UIF - alla casella di posta
elettronica PEC – la segnalazione sospetta di ricicllaggio o di
finanziamento al terrorismo.
54
LA CIRCOLARE DELLA GdF N. 83607 DEL 19 MAGGIO 2012
55
AUTORITA’ COMPETENTI (Art. 5)
MEF
ESERCITA POTERI
SANZIONATORI
AMM.VI
MINISTRO
ENTRO IL 30/6
DI OGNI ANNO
RELAZIONA AL
PARLAMENTO
PROMUOVE LA
COLLABORAZIONE
TRA
UIF
AUTORITA’
VIGILANZA
DIA
CURA I RAPPORTI
CON ORGANISMI
EUROPEI E
INTERNAZIONALI
ORDINI
PROFESS.
G. di F.
56
LE AUTORITA’ COMPETENTI (Art. 6)
UIC
DAL 1/1/2008
competenze e poteri sono
trasferiti alla
Banca d’Italia
UIF
UIF
Unità di Informazione
Finanziaria
57
LE AUTORITA’ COMPETENTI
UIF
L’UIF svolge le seguenti attività:

riceve le segnalazioni di operazioni sospette;

acquisisce ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle
segnalazioni di operazioni sospette;

si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui
all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e
nell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223;

elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti
anomali riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo;

può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza, della DIA e dell’autorità giudiziaria, per un
massimo di cinque giorni lavorativi, le operazioni sospette.
58
LE AUTORITA’ COMPETENTI
COLLEGI E
ORDINI
PROFESSIONALI
DIA
NUCLEO SPECIALE DI
POLIZIA VALUTARIA
DELLA G. di F.
promuovono e controllano l’osservanza
da parte dei professionisti, nonché dei
soggetti di cui all’articolo 13, comma 1,
lettera b), degli obblighi posti a loro
carico
Svolge gli approfondimenti investigativi
delle segnalazioni trasmesse all’UIF.
Effettua i controlli diretti a verificare
l’osservanza degli obblighi previsti.
Svolge gli approfondimenti investigativi
delle segnalazioni trasmesse.
59
LE AUTORITA’ COMPETENTI
Per effettuare i necessari
approfondimenti
DIA
NUCLEO SPECIALE DI
POLIZIA VALUTARIA
DELLA G. di F.
possono anche avvalersi
Dei dati contenuti nell’anagrafe
tributaria
(ex. art. 7 , co. 6 e 11, dpr 605/73)
Può delegare i poteri di polizia
valutaria ai militari appartenenti ai
reparti della G. di F.
60
LA CIRCOLARE
Controlli sul registro
antiticiclaggio
Verifiche sulle
infrazioni ex art.
Procedura informatizzata - stampa
analitica delle registrazioni per il
periodo di riferimento
Procedura cartacea – esibizione delle
registrazioni manuali effettuate per il
periodo di riferimento
Analisi della procedura software per la
rilevazione delle movimentazioni
soprasoglia
61
62
Fly UP