Comments
Description
Transcript
IZH Armi Comuni da Sparo
Armi Comuni da Sparo Ai sensi del’art. 7 della L. 110/75 una apposita Commissione presso il Ministero dell’Interno é deputata a “catalogare” le armi comuni da sparo, ossia e verificare che le stesse lo siano. Il successivo art. 10 stabilisce che é consentita la detenzione di 3 armi comuni da sparo, 6 sportive mentre é illimitata la detenzione delle armi da caccia. Sono armi da caccia tutte le armi comuni da sparo, non sportive, le cui caratteristiche soddisfino le caratteristiche riportate dalla Circolare del Ministero dell’Interno (vincolante per i Pubblici Uffici) 6 maggio 1997 n. 559/C-‐50.065-‐E-‐97: • fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione automatica, qualora siano essi camerabili in calibro 5,6mm con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a 40 mm: • fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione automatica, qualora siano essi camerabili in calibro superiore a 5,6 con bossolo a vuoto di altezza anche inferiore a 40 mm Come per altro anche chiarito dall’art. 6 comma 6 del recente D.L.vo 204/2010 in attuazione della direttiva 2008/51/CE. Per le ragioni sopraesposte si evidenzia che il calibro 7,62x39 soddisfa i predetti requisiti e che quindi il modello SAIGA prodotto dalla Izhmash OJSC con numero di Catalogo Nazionale 12935 é da considerarsi ex lege Arma Comune da Sparo ad uso caccia e come tale senza limiti detentivi.