...

pericolo esplosione: il giusto approccio per non correre

by user

on
Category: Documents
18

views

Report

Comments

Transcript

pericolo esplosione: il giusto approccio per non correre
PERICOLO ESPLOSIONE:
IL GIUSTO APPROCCIO PER NON CORRERE RISCHI
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPLOSIONE
Due direttive europee, la 94/9/CE (ATEX 100a) e la 99/92/CE (ATEX 137), hanno modificato radicalmente
l’approccio alla sicurezza negli ambienti di lavoro nei quali vengono utilizzati gas, liquidi o polveri
infiammabili:
ƒ
la prima disciplina le caratteristiche delle apparecchiature che possono essere utilizzate negli
ambienti in cui sono presenti atmosfere esplosive;
ƒ
la seconda fissa le prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.
Tutti i datori di lavoro sono quindi obbligati dalla direttiva 99/92/CE (entrata in vigore in Italia il 10
settembre 2003 con l’aggiunta del nuovo Titolo VIII-bis al D.Lgs. 626/94), a valutare il rischio esplosione a
cui sono sottoposti i propri lavoratori.
I pericoli di esplosione possono verificarsi in tutte le imprese in cui sono manipolate sostanze
infiammabili. Queste sostanze comprendono numerosi materiali d'uso, prodotti intermedi, prodotti finiti e
sostanze residuali derivanti dal processo quotidiano di lavorazione.
SETTORE
ESEMPIO DI PERICOLO
Industria chimica
Produzione d’energia
Industria del legno
Verniciatura
Metallurgia
Industria alimentare
e mangimistica
Industria
farmaceutica
Nell'industria chimica, i gas, i liquidi e i solidi infiammabili vengono
trasformati e lavorati nel quadro di processi di varia natura. In tali
processi possono formarsi miscele esplosive.
Dal carbone in pezzi, non esplosivo, in miscela con aria, possono
formarsi polveri di carbone capaci di esplodere durante fasi della
lavorazione quali l'estrazione, la macinazione e l'essiccamento che
possono dar luogo a miscele esplosive polveri/aria.
Nelle operazioni di lavorazione del legno si producono polveri di legno
che possono formare, ad esempio, in filtri o silos, miscele esplosive
polvere/aria.
L'overspray che si forma durante la verniciatura di superfici mediante
pistola in cabina di verniciatura e i vapori del solventi miscelati ad aria
possono dar luogo ad atmosfere esplosive.
Nella produzione di pezzi stampati di metallo, durante il trattamento
della superficie (smerigliatura) possono formarsi polveri metalliche
esplosive. Ciò è vero particolarmente nel caso dei metalli leggeri.
Queste polveri metalliche possono originare un rischio d'esplosione nei
separatori.
Durante il trasporto e lo stoccaggio dei cereali possono formarsi polveri
esplosive. Se tali polveri vengono aspirate e separate tramite filtri, nel
filtro può formarsi un'atmosfera esplosiva.
Nella produzione di farmaci vengono spesso utilizzate sostanze alcoliche
in qualità di solventi. Possono anche essere impiegate sostanze attive e
coadiuvanti, come il lattosio, che possono dar luogo a un'esplosione di
polveri.
[Tab.1 – Elenco settori a maggiore rischio esplosiosione]
Si ha un'esplosione in presenza di un combustibile miscelato ad aria (cioè con una quantità sufficiente di
ossigeno) all'interno dei limiti di esplosione e di una fonte di ignizione, come si evince dal “triangolo delle
esplosioni”.
[Fig.1 – “Triangolo delle esplosioni”]
Va segnalato che la definizione speciale di "esplosione" contenuta nella direttiva, si applica anche ad
ignizioni di atmosfere in cui la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta.
In caso di esplosione, i lavoratori sono messi in pericolo dagli effetti incontrollati delle fiamme e della
pressione, sotto forma di irradiazioni di calore, fiamme, onde di pressione e frammenti volanti, così come
da prodotti di reazione nocivi e dal consumo nell'aria circostante dell'ossigeno necessario per la
respirazione.
GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL TITOLO VIII-BIS
Gli obblighi previsti si possono riassumere in due fasi:
ƒ
FASE1: ripartizione (o classificazione) in zone pericolose il luogo di lavoro
ƒ
FASE2: valutare l’entità del rischio e produrre il “documento sulla protezione contro le esplosioni”
FASE
1
Classificazione delle zone con pericolo di esplosione presenti nel luogo di lavoro, ovvero le zone in cui
possono formarsi concentrazioni pericolose di gas, vapori o polveri infiammabili.
La classificazione delle zone pericolose deve essere effettuata secondo le seguenti norme:
ƒ
gas, vapori e nebbie infiammabili
CEI EN 60079-10 (CEI 31-30)
ƒ
polveri infiammabili
CEI EN 50281-3 (CEI 31-52)
Il datore di lavoro è obbligato a effettuare tale classificazione e a fornirla al proprio progettista elettrico
e meccanico, e in alcuni casi anche al costruttore di macchine/ impianti.
Il capitolo B dell’allegato XV-ter del D.Lgs. 626/94 stabilisce i requisiti minimi delle apparecchiature e dei
sistemi di protezione destinati ad operare in zone in cui è presente il rischio esplosione, al fine di renderle
idonee e conformi alla direttiva 94/9/CE:
ƒ
zone 0 e 20:
apparecchi di categoria 1;
ƒ
zone 1 e 21:
apparecchi di categoria 1 o 2;
ƒ
zone 2 e 22:
apparecchi di categoria 1 o 2 o 3.
Le diverse categorie forniscono gradi di protezione per le fonti di innesco differenziati per condizioni di
lavoro normali e malfunzionamenti.
POLVERI
INFIAMMABILI
PERICOLOSITÀ
ZONE
GAS E LIQUIDI
INFIAMMABILI
ZONA 20
PRESENZA CONTINUA DURANTE
LE NORMALI ATTIVITA’
ZONA 0
ZONA 21
PRESENZA PROBABILE
DURANTE LE
NORMALI ATTIVITA’
ZONA 1
ZONA 22
NON PROBABILE DURANTE LE
NORMALI ATTIVITA’
(IPOTESI DI GUASTO)
ZONA 2
[Fig.2 – Segnalazione della pericolosità delle zone]
FASE 2
Predisposizione del documento di valutazione del rischio esplosione.
Il datore di lavoro deve produrre e tenere aggiornato un “documento sulla protezione contro le
esplosioni”, nel quale dovrà indicare:
ƒ
di aver individuato le zone con pericolo di pericolose presenti nel luogo di lavoro (zone 0, 1,
2 per gas e liquidi infiammabili e zone 20, 21, 22 per polveri infiammabili);
ƒ
di aver impiegato apparecchiature marcate CE secondo la direttiva ATEX 94/9/CE, di gruppo
e categoria idonea alle zone classificate;
ƒ
di aver valutato tutti i possibili inneschi, anche derivanti da attività di lavoro come
saldature, smerigliature, ecc;
ƒ
di aver gestito il coordinamento tra più imprese al fine della sicurezza del rischio
esplosione;
ƒ
di aver informato e formato i lavoratori;
ƒ
di aver segnalato tramite apposita cartellonistica i punti di accesso alle zone pericolose;
ƒ
di aver denunciato gli impianti elettrici ubicati nelle zone 0, 1, 20, 21 all’Asl/Arpa e di aver
effettuato, ogni due anni, la verifica periodica da parte dell’Asl/Arpa o di organismi in
possesso di una specifica abilitazione da parte del Ministero delle attività produttive;
ƒ
ecc.
La determinazione del livello di rischio viene condotta tenendo conto delle misure tecniche ed
organizzative già attuate in azienda. La verificare di efficacia di tali misure è finalizzata a valutare
l’eventuale necessità di ulteriori provvedimenti tecnici ed organizzativi, al fine di determinare un nuovo
livello di rischio residuo più accettabile.
EX
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
[Fig.3 – Cartello segnaletico per rischio esplosione]
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPLOSIONE
La valutazione dei rischi è un processo più complesso della semplice determinazione del livello di rischio,
in quanto implica un’analisi di tutte le condizioni che influenzano il fenomeno dell’esplosione, la stima dei
danni e degli effetti prevedibili, le soluzioni tecniche e d organizzative che consentono di minimizzare il
rischio.
Tecniche di analisi del rischio
Identificazione dei rischi
HAZOP, Fault Tree Analysis,
Event Tree Analysys, FMEA
(Failure Mode and Effect
Analysis)
Probabilità presenza atmosfera esplosiva
Probabilità presenza sorgenti di accensione efficaci
Stima del rischio
Attribuire un livello del rischio incrociando
probabilità/effetti prevedibili
Valutazione del rischio
Decidere se il rischio è accettabile
Riduzione del rischio
Valutare le soluzioni tecniche ed organizzative che
consentono di eliminare o ridurre il rischio
[Fig.4 - fasi del processo per la determinazione del livello di rischio]
La stima del livello di rischio è in ogni caso uno step fondamentale per la procedura di valutazione;
durante il processo di valutazione, nel caso in cui il livello del rischio non sia accettabile è prevista la
prescrizione di misure tecniche e organizzative finalizzate ad aumentare il grado di sicurezza.
Per definizione, il livello del rischio è dato dal prodotto di due fattori: la probabilità che si verifichi
l’evento pericoloso (l’esplosione) e la gravità dei danni provocati dall’evento stesso; il modello qui
illustrato segue i principi dettati da un progetto di riferimento elaborato da cinque organismi notificati ai
sensi della direttiva Atex 94/9/CE. Il progetto propone la seguente matrice di calcolo (in cui i livelli A e B
corrispondono ad un rischio elevato, mentre i livelli C e D individuano un rischio contenuto).
Gravità avvenimento
Calcolo del
evento
Frequenza
livello di rischio
Catastrofica
Critica
Marginale
Trascurabile
Frequente
A
A
A
C
Probabile
A
A
B
C
Occasionale
A
B
B
D
Remota
A
B
C
D
Improbabile
B
C
C
D
[Tab.2 - Stima del livello di rischio]
L’utilizzo della matrice presuppone la determinazione dei parametri in ingresso: si delineano quindi i
principi guida di un procedimento di valutazione del rischio esplosione:
a) individuare le zone pericolose in cui sono presenti sostanze infiammabili in grado di generare
atmosfere esplosive nelle condizioni atmosferiche;
b) individuare in tali zone le potenziali fonti di innesco (di origine sia elettrica che meccanica) e
valutarne l’efficacia;
c) quantificare i danni provocabili dall’evento esplosivo, tenendo conto degli effetti sulla salute degli
operatori, sugli impianti e sull’ambiente esterno.
Ciascuno dei punti di cui sopra corrisponde ad una ben precisa fase di valutazione mai banale anche nei
casi più semplici, per le quali sono definite dalla normativa tecnica internazionale linee guida più o meno
dettagliate.
Ing. Matteo Pettenuzzo
Ing. Stefania Turrisi
NECSI srl
Fly UP