pericolo esplosione: il giusto approccio per non correre
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pericolo esplosione: il giusto approccio per non correre
PERICOLO ESPLOSIONE: IL GIUSTO APPROCCIO PER NON CORRERE RISCHI LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPLOSIONE Due direttive europee, la 94/9/CE (ATEX 100a) e la 99/92/CE (ATEX 137), hanno modificato radicalmente l’approccio alla sicurezza negli ambienti di lavoro nei quali vengono utilizzati gas, liquidi o polveri infiammabili: la prima disciplina le caratteristiche delle apparecchiature che possono essere utilizzate negli ambienti in cui sono presenti atmosfere esplosive; la seconda fissa le prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. Tutti i datori di lavoro sono quindi obbligati dalla direttiva 99/92/CE (entrata in vigore in Italia il 10 settembre 2003 con l’aggiunta del nuovo Titolo VIII-bis al D.Lgs. 626/94), a valutare il rischio esplosione a cui sono sottoposti i propri lavoratori. I pericoli di esplosione possono verificarsi in tutte le imprese in cui sono manipolate sostanze infiammabili. Queste sostanze comprendono numerosi materiali d'uso, prodotti intermedi, prodotti finiti e sostanze residuali derivanti dal processo quotidiano di lavorazione. SETTORE ESEMPIO DI PERICOLO Industria chimica Produzione d’energia Industria del legno Verniciatura Metallurgia Industria alimentare e mangimistica Industria farmaceutica Nell'industria chimica, i gas, i liquidi e i solidi infiammabili vengono trasformati e lavorati nel quadro di processi di varia natura. In tali processi possono formarsi miscele esplosive. Dal carbone in pezzi, non esplosivo, in miscela con aria, possono formarsi polveri di carbone capaci di esplodere durante fasi della lavorazione quali l'estrazione, la macinazione e l'essiccamento che possono dar luogo a miscele esplosive polveri/aria. Nelle operazioni di lavorazione del legno si producono polveri di legno che possono formare, ad esempio, in filtri o silos, miscele esplosive polvere/aria. L'overspray che si forma durante la verniciatura di superfici mediante pistola in cabina di verniciatura e i vapori del solventi miscelati ad aria possono dar luogo ad atmosfere esplosive. Nella produzione di pezzi stampati di metallo, durante il trattamento della superficie (smerigliatura) possono formarsi polveri metalliche esplosive. Ciò è vero particolarmente nel caso dei metalli leggeri. Queste polveri metalliche possono originare un rischio d'esplosione nei separatori. Durante il trasporto e lo stoccaggio dei cereali possono formarsi polveri esplosive. Se tali polveri vengono aspirate e separate tramite filtri, nel filtro può formarsi un'atmosfera esplosiva. Nella produzione di farmaci vengono spesso utilizzate sostanze alcoliche in qualità di solventi. Possono anche essere impiegate sostanze attive e coadiuvanti, come il lattosio, che possono dar luogo a un'esplosione di polveri. [Tab.1 – Elenco settori a maggiore rischio esplosiosione] Si ha un'esplosione in presenza di un combustibile miscelato ad aria (cioè con una quantità sufficiente di ossigeno) all'interno dei limiti di esplosione e di una fonte di ignizione, come si evince dal “triangolo delle esplosioni”. [Fig.1 – “Triangolo delle esplosioni”] Va segnalato che la definizione speciale di "esplosione" contenuta nella direttiva, si applica anche ad ignizioni di atmosfere in cui la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta. In caso di esplosione, i lavoratori sono messi in pericolo dagli effetti incontrollati delle fiamme e della pressione, sotto forma di irradiazioni di calore, fiamme, onde di pressione e frammenti volanti, così come da prodotti di reazione nocivi e dal consumo nell'aria circostante dell'ossigeno necessario per la respirazione. GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL TITOLO VIII-BIS Gli obblighi previsti si possono riassumere in due fasi: FASE1: ripartizione (o classificazione) in zone pericolose il luogo di lavoro FASE2: valutare l’entità del rischio e produrre il “documento sulla protezione contro le esplosioni” FASE 1 Classificazione delle zone con pericolo di esplosione presenti nel luogo di lavoro, ovvero le zone in cui possono formarsi concentrazioni pericolose di gas, vapori o polveri infiammabili. La classificazione delle zone pericolose deve essere effettuata secondo le seguenti norme: gas, vapori e nebbie infiammabili CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) polveri infiammabili CEI EN 50281-3 (CEI 31-52) Il datore di lavoro è obbligato a effettuare tale classificazione e a fornirla al proprio progettista elettrico e meccanico, e in alcuni casi anche al costruttore di macchine/ impianti. Il capitolo B dell’allegato XV-ter del D.Lgs. 626/94 stabilisce i requisiti minimi delle apparecchiature e dei sistemi di protezione destinati ad operare in zone in cui è presente il rischio esplosione, al fine di renderle idonee e conformi alla direttiva 94/9/CE: zone 0 e 20: apparecchi di categoria 1; zone 1 e 21: apparecchi di categoria 1 o 2; zone 2 e 22: apparecchi di categoria 1 o 2 o 3. Le diverse categorie forniscono gradi di protezione per le fonti di innesco differenziati per condizioni di lavoro normali e malfunzionamenti. POLVERI INFIAMMABILI PERICOLOSITÀ ZONE GAS E LIQUIDI INFIAMMABILI ZONA 20 PRESENZA CONTINUA DURANTE LE NORMALI ATTIVITA’ ZONA 0 ZONA 21 PRESENZA PROBABILE DURANTE LE NORMALI ATTIVITA’ ZONA 1 ZONA 22 NON PROBABILE DURANTE LE NORMALI ATTIVITA’ (IPOTESI DI GUASTO) ZONA 2 [Fig.2 – Segnalazione della pericolosità delle zone] FASE 2 Predisposizione del documento di valutazione del rischio esplosione. Il datore di lavoro deve produrre e tenere aggiornato un “documento sulla protezione contro le esplosioni”, nel quale dovrà indicare: di aver individuato le zone con pericolo di pericolose presenti nel luogo di lavoro (zone 0, 1, 2 per gas e liquidi infiammabili e zone 20, 21, 22 per polveri infiammabili); di aver impiegato apparecchiature marcate CE secondo la direttiva ATEX 94/9/CE, di gruppo e categoria idonea alle zone classificate; di aver valutato tutti i possibili inneschi, anche derivanti da attività di lavoro come saldature, smerigliature, ecc; di aver gestito il coordinamento tra più imprese al fine della sicurezza del rischio esplosione; di aver informato e formato i lavoratori; di aver segnalato tramite apposita cartellonistica i punti di accesso alle zone pericolose; di aver denunciato gli impianti elettrici ubicati nelle zone 0, 1, 20, 21 all’Asl/Arpa e di aver effettuato, ogni due anni, la verifica periodica da parte dell’Asl/Arpa o di organismi in possesso di una specifica abilitazione da parte del Ministero delle attività produttive; ecc. La determinazione del livello di rischio viene condotta tenendo conto delle misure tecniche ed organizzative già attuate in azienda. La verificare di efficacia di tali misure è finalizzata a valutare l’eventuale necessità di ulteriori provvedimenti tecnici ed organizzativi, al fine di determinare un nuovo livello di rischio residuo più accettabile. EX INFORMAZIONI AGGIUNTIVE [Fig.3 – Cartello segnaletico per rischio esplosione] CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPLOSIONE La valutazione dei rischi è un processo più complesso della semplice determinazione del livello di rischio, in quanto implica un’analisi di tutte le condizioni che influenzano il fenomeno dell’esplosione, la stima dei danni e degli effetti prevedibili, le soluzioni tecniche e d organizzative che consentono di minimizzare il rischio. Tecniche di analisi del rischio Identificazione dei rischi HAZOP, Fault Tree Analysis, Event Tree Analysys, FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) Probabilità presenza atmosfera esplosiva Probabilità presenza sorgenti di accensione efficaci Stima del rischio Attribuire un livello del rischio incrociando probabilità/effetti prevedibili Valutazione del rischio Decidere se il rischio è accettabile Riduzione del rischio Valutare le soluzioni tecniche ed organizzative che consentono di eliminare o ridurre il rischio [Fig.4 - fasi del processo per la determinazione del livello di rischio] La stima del livello di rischio è in ogni caso uno step fondamentale per la procedura di valutazione; durante il processo di valutazione, nel caso in cui il livello del rischio non sia accettabile è prevista la prescrizione di misure tecniche e organizzative finalizzate ad aumentare il grado di sicurezza. Per definizione, il livello del rischio è dato dal prodotto di due fattori: la probabilità che si verifichi l’evento pericoloso (l’esplosione) e la gravità dei danni provocati dall’evento stesso; il modello qui illustrato segue i principi dettati da un progetto di riferimento elaborato da cinque organismi notificati ai sensi della direttiva Atex 94/9/CE. Il progetto propone la seguente matrice di calcolo (in cui i livelli A e B corrispondono ad un rischio elevato, mentre i livelli C e D individuano un rischio contenuto). Gravità avvenimento Calcolo del evento Frequenza livello di rischio Catastrofica Critica Marginale Trascurabile Frequente A A A C Probabile A A B C Occasionale A B B D Remota A B C D Improbabile B C C D [Tab.2 - Stima del livello di rischio] L’utilizzo della matrice presuppone la determinazione dei parametri in ingresso: si delineano quindi i principi guida di un procedimento di valutazione del rischio esplosione: a) individuare le zone pericolose in cui sono presenti sostanze infiammabili in grado di generare atmosfere esplosive nelle condizioni atmosferiche; b) individuare in tali zone le potenziali fonti di innesco (di origine sia elettrica che meccanica) e valutarne l’efficacia; c) quantificare i danni provocabili dall’evento esplosivo, tenendo conto degli effetti sulla salute degli operatori, sugli impianti e sull’ambiente esterno. Ciascuno dei punti di cui sopra corrisponde ad una ben precisa fase di valutazione mai banale anche nei casi più semplici, per le quali sono definite dalla normativa tecnica internazionale linee guida più o meno dettagliate. Ing. Matteo Pettenuzzo Ing. Stefania Turrisi NECSI srl