Comments
Transcript
eccezioni di incompetenza e difesa personale
Non oltre la prima udienza, nel giudizio ordinario Eccezione di parte Rilevabilità d’ufficio Nel procedimento monitorio • Cass.civ.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5703 del 12/03/2014 • In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., e 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore. • Cass.civ.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6116 del 19/04/2012 • Lo speciale foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206 può essere invocato solo per le domande intese a far valere diritti scaturenti direttamente dal contratto, e non per quelle scaturenti da una fattispecie complessa, rispetto alla quale il contratto concluso tra consumatore e professionista è solo uno tra più elementi costitutivi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che lo speciale foro del consumatore non fosse applicabile alla domanda con la quale un notaio aveva chiesto, nei confronti dei propri clienti, la rifusione dell'imposta di registro, pagata per loro conto). Materia locatizia Cass.civ.Sez. 3, Sentenza n. 2143 del 31/01/2006 Tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di pace, perché, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita alla competenza del tribunale. (Fattispecie relativa alla restituzione di deposito cauzionale). Materia locatizia Cass.civ.Sez. 3, Sentenza n. 23813 del 16/11/2007 Poichè l'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall'articolo 645 cod. proc. civ., in via funzionale e inderogabile, alla cognizione del giudice che ha adottato il decreto, l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, davanti al quale ai sensi dell'articolo 316 cod. proc. civ. la domanda si propone con citazione a comparire a udienza fissa, in materia esorbitante dalla sua competenza (nella specie locatizia, per il pagamento degli oneri accessori dell'immobile locato) deve essere proposta, per la dichiarazione della nullità del provvedimento monitorio, innanzi allo stesso giudice di pace con citazione e non mediante ricorso, previsto, in via generale, per la particolare materia trattata (art. 447 bis cod. proc. civ.), la cui eventuale conversione in citazione, peraltro, è ammissibile, purchè siano rispettati i termini per la notifica stabiliti dall'articolo 641 cod. proc. civ. (notificazione del ricorso stesso alla controparte nel termine di giorni quaranta). MATERIA DEL LAVORO Cass.civ. Sez. L, Sentenza n. 11998 del 25/05/2009 Qualora la parte convenuta in giudizio contesti la competenza del giudice adito secondo le regole ordinarie (nella specie, del giudice di pace) ed affermi la competenza per materia del giudice del lavoro, perché il giudice possa escludere "ictu oculi" l'esistenza di un rapporto ex art. 409 cod. proc. civ., occorre che l'inesistenza di rapporti di competenza del giudice del lavoro si desuma dalle asserzioni delle parti, nel corso e nei limiti dell'esame delibativo dell' oggetto della controversia che il giudice deve compiere ai fini della verifica della propria competenza, senza la necessità di procedere ad ulteriori indagini e senza che rilevino questioni riguardanti il merito della controversia. MATERIA DEL LAVORO Cass. Civ.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9273 del 21/04/2011 Le controversie inerenti un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono soggette al rito del lavoro soltanto qualora l'attività del collaboratore sia caratterizzata da prestazioni di natura prevalentemente personale; tale requisito manca, con conseguente insussistenza della competenza del giudice del lavoro, nel caso in cui la controversia riguardi un siffatto rapporto di collaborazione nel quale, però, l'attività del collaboratore sia esercitata da una società, anche se di persone o irregolare ovvero di fatto, poiché, in tal caso, l'attività medesima non è riferibile a persone fisiche e, quindi, non riveste - così come richiesto dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. - carattere prevalentemente personale. Nelle OSA – art. 7 comma 8 del DL 150/11 In tema di opposizione a sanzioni amministrative le regole speciali dettate per il giudizio di primo grado non possono ritenersi automaticamente estensibili anche a quello d'appello, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso. Ne consegue che nei suddetti giudizi non è consentita la difesa personale delle parti in sede di gravame, anche in ragione del maggior tecnicismo che caratterizza i procedimenti d'impugnazione. Cass.civ. Sez. U, Ordinanza n. 23285 del 18/11/2010; conforme Cass.civ.Sez. 2, Ordinanza n. 14520 del 19/06/2009 Nel giudizio ordinario – art. 82 cpc Il provvedimento col quale il giudice di pace autorizza la parte a stare in giudizio di persona ex art. 82, secondo comma, cod. proc. civ. non deve necessariamente precedere l'instaurazione del giudizio, né manifestarsi in forma espressa, in quanto anche l'autorizzazione sopravvenuta durante il processo e resa implicitamente "per facta concludentia" garantisce l'effettività della difesa e la regolarità del contraddittorio. Cass.civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3874 del 12/03/2012 ; conforme Cass.civ. Sez. 3, Sentenza n. 18159 del 28/08/2007 Nel giudizio ordinario – art. 82 cpc Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, l'autorizzazione a stare in giudizio di persona, "in considerazione della natura e entità della causa" ex art. 82 cod. proc. civ., attiene all'accertamento che nulla osti a che il soggetto possa agire senza il patrocinio di un difensore, ed è volta a rimuovere un limite al potere della parte di agire personalmente, essendo pertanto volta a tutelare, oltre a quello delle parti, anche l'interesse generale e costituzionalmente garantito dell'effettività del diritto di difesa. Tale mancanza di autorizzazione dà luogo all'invalida costituzione del rapporto processuale, deducibile dalla controparte e rilevabile anche d'ufficio dal giudice, ma sanabile con effetto "ex tunc" qualora essa autorizzazione venga concessa successivamente alla costituzione del soggetto, rimanendo anche in tal caso assicurate le esigenze di tutela perseguite dalla norma. Cass.civ. Sez. 1, Sentenza n. 17008 del 26/08/2004 ; conforme Cass.civ. Sez. 2, Sentenza n. 22043 del 22/11/2004 Contraria Cass.civ.Sez. 2, Sentenza n. 13363 del 08/06/2006