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eccezioni di incompetenza e difesa personale

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eccezioni di incompetenza e difesa personale
Non oltre la prima udienza, nel
giudizio ordinario
Eccezione di parte
Rilevabilità d’ufficio
Nel procedimento monitorio
• Cass.civ.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5703 del 12/03/2014
• In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia
presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento
delle competenze professionali da un proprio cliente,
avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, terzo comma,
cod. proc. civ., e 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n.
150, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della
residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33,
comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va
risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva,
che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche
sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto
del consumatore.
• Cass.civ.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6116 del 19/04/2012
• Lo speciale foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2,
lettera u), del d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206 può essere
invocato solo per le domande intese a far valere diritti
scaturenti direttamente dal contratto, e non per quelle scaturenti
da una fattispecie complessa, rispetto alla quale il contratto
concluso tra consumatore e professionista è solo uno tra più
elementi costitutivi. (In applicazione di tale principio, la S.C.
ha ritenuto che lo speciale foro del consumatore non fosse
applicabile alla domanda con la quale un notaio aveva chiesto,
nei confronti dei propri clienti, la rifusione dell'imposta di
registro, pagata per loro conto).
Materia locatizia
 Cass.civ.Sez. 3, Sentenza n. 2143 del 31/01/2006
 Tutte
le
controversie
in materia di locazioni immobiliari esulano
dalla competenza del giudice di pace, perché, a
seguito della soppressione dell'ufficio del pretore,
con la conseguente abrogazione dell'art. 8 cod.
proc. civ. ad opera del d.lgs. 19 febbraio 1998, n.
51, la competenza in materia di locazione di
immobili
urbani
è
stata
attribuita
alla competenza del tribunale. (Fattispecie relativa
alla restituzione di deposito cauzionale).
Materia locatizia
 Cass.civ.Sez. 3, Sentenza n. 23813 del 16/11/2007
 Poichè l'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall'articolo 645
cod. proc. civ., in via funzionale e inderogabile, alla cognizione del
giudice che ha adottato il decreto, l'opposizione al decreto ingiuntivo
emesso dal giudice di pace, davanti al quale ai sensi dell'articolo 316
cod. proc. civ. la domanda si propone con citazione a comparire a
udienza fissa, in materia esorbitante dalla sua competenza (nella
specie locatizia, per il pagamento degli oneri accessori dell'immobile
locato) deve essere proposta, per la dichiarazione della nullità del
provvedimento monitorio, innanzi allo stesso giudice di pace con
citazione e non mediante ricorso, previsto, in via generale, per la
particolare materia trattata (art. 447 bis cod. proc. civ.), la cui
eventuale conversione in citazione, peraltro, è ammissibile, purchè
siano rispettati i termini per la notifica stabiliti dall'articolo 641 cod.
proc. civ. (notificazione del ricorso stesso alla controparte nel
termine di giorni quaranta).
MATERIA DEL LAVORO


Cass.civ. Sez. L, Sentenza n. 11998 del 25/05/2009
Qualora la parte convenuta in giudizio contesti la
competenza del giudice adito secondo le regole ordinarie
(nella specie, del giudice di pace) ed affermi la competenza
per materia del giudice del lavoro, perché il giudice possa
escludere "ictu oculi" l'esistenza di un rapporto ex art. 409
cod. proc. civ., occorre che l'inesistenza di rapporti di
competenza del giudice del lavoro si desuma dalle
asserzioni delle parti, nel corso e nei limiti dell'esame
delibativo dell' oggetto della controversia che il giudice deve
compiere ai fini della verifica della propria competenza,
senza la necessità di procedere ad ulteriori indagini e senza
che rilevino questioni riguardanti il merito della controversia.
MATERIA DEL LAVORO


Cass. Civ.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9273 del 21/04/2011
Le controversie inerenti un rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa sono soggette al rito del lavoro
soltanto qualora l'attività del collaboratore sia caratterizzata
da prestazioni di natura prevalentemente personale; tale
requisito manca, con conseguente insussistenza della
competenza del giudice del lavoro, nel caso in cui la
controversia riguardi un siffatto rapporto di collaborazione
nel quale, però, l'attività del collaboratore sia esercitata da
una società, anche se di persone o irregolare ovvero di fatto,
poiché, in tal caso, l'attività medesima non è riferibile a
persone fisiche e, quindi, non riveste - così come richiesto
dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. - carattere prevalentemente
personale.
Nelle OSA – art. 7 comma 8 del DL 150/11
In tema di opposizione a sanzioni amministrative le regole
speciali dettate per il giudizio di primo grado non possono
ritenersi automaticamente estensibili anche a quello d'appello, in
mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso. Ne
consegue che nei suddetti giudizi non è consentita la difesa
personale delle parti in sede di gravame, anche in ragione del
maggior tecnicismo che caratterizza i procedimenti
d'impugnazione.
Cass.civ. Sez. U, Ordinanza n. 23285 del 18/11/2010; conforme
Cass.civ.Sez. 2, Ordinanza n. 14520 del 19/06/2009
Nel giudizio ordinario – art. 82 cpc
Il provvedimento col quale il giudice di pace autorizza la parte a
stare in giudizio di persona ex art. 82, secondo comma, cod. proc.
civ. non deve necessariamente precedere l'instaurazione del
giudizio, né manifestarsi in forma espressa, in quanto anche
l'autorizzazione sopravvenuta durante il processo e resa
implicitamente "per facta concludentia" garantisce l'effettività
della difesa e la regolarità del contraddittorio.
Cass.civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3874 del 12/03/2012 ;
conforme
Cass.civ. Sez. 3, Sentenza n. 18159 del 28/08/2007
Nel giudizio ordinario – art. 82 cpc
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, l'autorizzazione a stare in
giudizio di persona, "in considerazione della natura e entità della causa" ex
art. 82 cod. proc. civ., attiene all'accertamento che nulla osti a che il soggetto
possa agire senza il patrocinio di un difensore, ed è volta a rimuovere un limite
al potere della parte di agire personalmente, essendo pertanto volta a tutelare,
oltre a quello delle parti, anche l'interesse generale e costituzionalmente
garantito dell'effettività del diritto di difesa. Tale mancanza di autorizzazione
dà luogo all'invalida costituzione del rapporto processuale, deducibile dalla
controparte e rilevabile anche d'ufficio dal giudice, ma sanabile con effetto "ex
tunc" qualora essa autorizzazione venga concessa successivamente alla
costituzione del soggetto, rimanendo anche in tal caso assicurate le esigenze di
tutela perseguite dalla norma.
Cass.civ. Sez. 1, Sentenza n. 17008 del 26/08/2004 ; conforme
Cass.civ. Sez. 2, Sentenza n. 22043 del 22/11/2004
Contraria
Cass.civ.Sez. 2, Sentenza n. 13363 del 08/06/2006
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