altri soggetti di diritto internazionale prof . giuseppe cataldi
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“ALTRI SOGGETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE” PROF. GIUSEPPE CATALDI Università Telematica Pegaso Altri soggetti di diritto internazionale Indice 1 GLI INSORTI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 GLI INDIVIDUI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 3 MINORANZE ETNICHE E POPOLAZIONI INDIGENE ------------------------------------------------------------ 9 3.1. 3.2. 3.3. CONTENUTO DEL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI --------------------------------------------------- 9 LIMITI AL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI ---------------------------------------------------------- 11 AUTODETERMINAZIONE INTERNA----------------------------------------------------------------------------------------- 11 4 MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE --------------------------------------------------------------------- 12 5 LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ------------------------------------------------------------------------- 14 6 LA CHIESA CATTOLICA ------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 7 L’ ORDINE DI MALTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: ------------------------------------------------------------------------------------------ 17 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 17 Università Telematica Pegaso Altri soggetti di diritto internazionale 1 Gli insorti I movimenti insurrezionali non sono in quanto tali soggetti di Diritto internazionale. Lo divengono se riescono a costituire, nel corso della guerra civile, un’organizzazione di governo che controlla effettivamente una parte del territorio. Ciò vale indipendentemente dall’esito dell’insurrezione. La migliore dottrina definisce gli insorti come segue: si tratta di movimenti insurrezionali (o insorti o partito insurrezionale), che perseguono mediante la lotta armata il rovesciamento del governo di uno Stato (cosiddetto governo legittimo o costituito), oppure la secessione di una parte del territorio medesimo, purché abbiano acquisito un controllo abbastanza stabile su una parte del territorio nazionale. Esempi di insurrezioni sono quelle dell’Ungheria del 1956; della Cecoslovacchia del 1968; della minoranza curda contro la Turchia dal 1983 ad oggi; quella bosniaca contro la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) tra il 1991 ed il 1995; quella della Provincia autonoma del Kosovo a maggioranza albanese sempre contro quest’ultimo Stato; quella della Cecenia nei confronti della Russia (la prima insurrezione risale al periodo tra il 1991 ed il 1996 e poi dal 1999 ad oggi), solo per citare esempi europei. Più recenti sono le insurrezioni dell’estate 2008 in Abkazia e Ossezia del Sud, territori appartenenti alla Georgia ma con parte della popolazione russa. La crisi Georgia-Russia è scoppiata ai primi di agosto 2008, ed è culminata con il riconoscimento unilaterale russo dell’indipendenza di Ossezia del Sud e Abkazia il successivo 26 agosto1. Con riferimento alla crisi georgiana, ed in particolare alla posizione dell’Ue rispetto al riconoscimento operato dalla Russia dell’indipendenza 1 La situazione delle regioni autonome georgiane di Abkazia e Ossezia del Sud è stata difficile dal momento dell’acquisto dell’indipendenza della Georgia a seguito dello smembramento dell’Unione sovietica. I separatisti delle due regioni sono filo-russi ed il precario equilibrio con Tblisi è stato assicurato in questi anni dalla presenza di forze d’interposizione delle Nazioni unite (UNOMIG) e e di truppe sostanzialmente composte dall’esercito russo, inviate dalla Comunità degli Stati indipendenti (CIS), in forza di due accordi conclusi dalle autorità georgiane e russe rispettivamente con Abkazia (Accordo di Mosca del 14 maggio 1994 sul cessate il fuoco e sulla separazione delle forze firmato da Georgia, Russia e dalle forze separatiste abkaze) e Ossezia del Sud (Accordo di Sochi del 24 giugno 1992 sui principi relativi alla composizione del conflitto tra Georgia e Ossezia). Il giorno 8 agosto 2008 la Russia ha invaso il territorio georgiano con imponenti forze di terra e aria giustificando l’intervento con la necessità di proteggere i cittadini russi residenti in Ossezia e considerati oggetto di feroci repressioni da parte dell’esercito georgiano intervenuto nella regione per combattere i separatisti. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 17 Università Telematica Pegaso Altri soggetti di diritto internazionale di Ossezia del Sud e di Abkazia,va registrata una migliore coesione degli Stati europei rispetto al precedente del Kosovo2. Il Consiglio europeo del 1° settembre 2008 ha infatti assunto una posizione unanime di ferma condanna della decisione unilaterale della Russia di riconoscere l’indipendenza dell’Abkazia e dell’Ossezia del Sud, ha riaffermato il principio del rispetto dell’integrità territoriale della Georgia ma, superando le divisioni interne ai 273, non ha deciso sanzioni contro la Russia4, proponendo 2 L’Unione europea, si è proposta nella persona dell’allora Presidente di turno dell’UE francese Sarkozi, quale mediatore della crisi, favorendo la stipulazione di un accordo in sei punti per la composizione pacifica della crisi. L’accordo, che risale al 12 agosto ed è stato accettato da Russia e Georgia, oltre che dai ribelli separatisti, prevede la rinuncia al ricorso alla forza armata, la cessazione delle ostilità, il libero accesso agli aiuti umanitari, il ritorno delle forze georgiane alle caserme, il ritiro delle forze russe alle posizioni precedenti al conflitto. Lo stesso giorno, però, la Georgia ha presentato una domanda contro la Russia alla Corte internazionale di giustizia per la violazione della Convenzione del 1965 sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (CERD nell’acronimo inglese), aggiungendo, il successivo 14 agosto una richiesta di misure cautelari, poi integrata da una nuova richiesta il 25 agosto 2008. La domanda georgiana e le richieste di misure cautelari si possono leggere, in formato PDF, nel sito ufficiale della Corte: www.icj-cij.org. Il successivo 26 agosto, su richiesta dei leaders separatisti di Ossezia del Sud ed Abkazia, l’ex Presidente russo Medvedev ha firmato due decreti che sanciscono il riconoscimento dell’indipendenza delle due regioni separatiste, suscitando la riprovazione della Comunità internazionale. Reazioni negative si sono avute, oltre che dalle autorità georgiane che hanno denunciato la violazione da parte russa della propria integrità territoriale e della propria sovranità, anche da parte degli Stati Uniti e di molti altri Paesi e sono state espresse in alcune riunioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU: si rinvia ai documenti consultabili in rete sul sito ufficiale delle Nazioni unite: www.un.org La NATO ha espresso la sua condanna per il riconoscimento unilaterale russo dell’indipendenza delle due regioni separatiste, con uno “statement” del Consiglio del 27 agosto: Statement by the North Atlantic Council on the Russian recognition of South Ossetia and Abkazia regions of Georgia in cui si afferma che la Russia ha violato diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU che riconoscono l’integrità territoriale della Georgia, oltre ai princìpi OSCE sulla pace e la stabilità in Europa, richiamando la Russia al rispetto dell’integrità territoriale georgiana. 3 Francia, Italia e Germania hanno preferito seguire una linea più morbida e lasciare aperta la porta del dialogo. 4 Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 1° settembre 2008 – Conclusioni della Presidenza, Documento del Consiglio europeo n. 12594/08 CONCL 3, punto 2, in rete nel sito ufficiale del Consiglio. Il 26 agosto la Presidenza del Consiglio dell’UE aveva rilasciato una dichiarazione relativa al riconoscimento russo dell’indipendenza di Abkazia e Ossezia del Sud, in cui si condanna fermamente la decisione russa per la sua contrarietà ai princìpi d’indipendenza, sovranità e integrità territoriale della Georgia riconosciuti dalla Carta delle Nazioni unite, dall’Atto finale di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e da varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza: Déclaration de la présidence du Conseil de l’Union européenne aprés la reconnaissance par les autorités russes de l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, in rete al seguente indirizzo: http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE08_2008/PFUE-26.08.2008/PESC. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 17 Università Telematica Pegaso Altri soggetti di diritto internazionale invece l’UE quale mediatore per una soluzione pacifica del conflitto e predisponendo una missione civile di circa 200 osservatori da spiegare in Georgia alla fine di settembre 2008. I Ministri degli esteri dell’Ue riuniti ad Avignone il 6 settembre hanno raggiunto un accordo politico sull’invio della missione Ue che è stata formalizzata il 15 settembre dal Consiglio europeo. La situazione in queste regioni è tuttora fluida: l’intervento armato russo in Georgia ha prodotto la reazione negativa dell’Occidente, specie Ue, USA, Consiglio d’Europa e OSCE. Il Parlamento russo ha votato all’unanimità il riconoscimento dell’indipendenza delle due province dalla Georgia e si attende la decisione finale del Presidente russo. Quanto al problema della loro soggettività internazionale, si può concordare con il Prof. N. Ronzitti il quale, con riferimento al problema in generale, afferma: “...la rilevanza internazionale degli insorti è legata al principio di effettività. Il movimento insurrezionale si caratterizza per essere un ente temporaneo, in quanto suscettibile di evoluzione o involuzione...”5. Gli insorti sono in origine dei sudditi ribelli contro i quali il governo legittimo può adottare i provvedimenti che ritiene idonei per reprimere l’insurrezione, nel rispetto però del diritto umanitario. Quando però lo Stato non riesce a sedare l’insurrezione e perde una parte del territorio che viene occupata dagli insorti allora per il principio di effettività occorre riconoscere a questi ultimi la soggettività internazionale almeno fino a quanto essi riescano a controllare il territorio e non si estingua il governo insurrezionale. Gli insorti per il diritto internazionale, lottando per l’autodeterminazione interna (ovvero per rovesciare un governo legittimo e non un governo straniero)6, non possono ricevere aiuti o appoggi da terzi Stati i quali, invece possono appoggiare i movimenti di liberazione nazionale7. Alla luce di quest’ultima circostanza si potrebbe dubitare dell’eventuale acquisto della soggettività internazionale da parte di Abkazia e Ossezia del Sud, perché la loro indipendenza non poggerebbe sul principio di effettività, bensì sull’intervento armato a loro favore della Russia che ha invaso il territorio georgiano, giustificando l’intervento con il fatto di proteggere i cittadini russi residenti nelle due Province dalla repressione dell’esercito georgiano. L’appoggio russo in favore dell’autodeterminazione interna di Abkazia e Ossezia del sud non trova giustificazioni sul piano del 5 N. RONZITTI, Introduzione al diritto internazionale, p. 21. 6 Per 7 la nozione di autodeterminazione interna si rinvia al paragrafo 7 dedicato ai popoli. B. CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p. 24-25 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 17 Università Telematica Pegaso Altri soggetti di diritto internazionale diritto internazionale. E’ appena il caso di osservare che l’eventuale riconoscimento unilaterale russo dell’indipendenza di queste due province georgiane non avrebbe alcun valore costitutivo della personalità internazionale di queste ultime, ma solo un valore politico. L’indipendenza che fosse acquisita in virtù dell’occupazione russa di queste Province ne farebbe quindi, a nostro parere, uno Stato fantoccio, come oggi è considerata la Repubblica turca di Cipro Nord, occupata dall’esercito turco. Non troppo diversa appare, nonostante le affermazioni contrarie di molti Stati, la situazione del Kosovo, Provincia autonoma della Serbia che si è proclamata indipendente dopo un lungo periodo di amministrazione territoriale da parte delle Nazioni Unite. Si è detto che il riconoscimento dell’indipendenza di quest’ultima provincia da parte di alcuni Stati europei che poi si sono opposti fermamente all’indipendenza di Abkazia e Ossezia del sud fosse da giustificare in base alle diverse circostanza che hanno caratterizzato le due situazioni. Il Kosovo non sarebbe stato oggetto di occupazione straniera, essendo tuttora sotto amministrazione internazionale, mentre le due province georgiane sarebbero state occupate militarmente dalla Russia che garantirebbe l’indipendenza con l’uso della forza. In realtà anche la situazione del Kosovo nasce da un intervento armato illegittimo effettuato da alcuni Stati contro l’integrità territoriale serba. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 17 Università Telematica Pegaso Altri soggetti di diritto internazionale 2 Gli individui Per “individuo” nel diritto internazionale si devono intendere: le persone fisiche e giuridiche, le varie articolazioni della società civile organizzata quali le organizzazioni non governative, i gruppi professionali, economici, le imprese multinazionali, le associazioni sportive, religiose. Si discute in dottrina se agli individui debba essere riconosciuta personalità internazionale. La dottrina maggioritaria, cui aderisce il Prof. Conforti, riconosce agli individui, persone fisiche e giuridiche, una sia pur limitata personalità internazionale sulla base dell’esistenza di norme convenzionali e consuetudinarie che obbligano gli Stati a tutelare i diritti fondamentali dell’uomo. Un altro elemento a sostegno di tale orientamento è la possibilità per gli individui di presentare ricorso ad organi di controllo internazionale. Altri autori negano personalità internazionale agli individui dal momento che la comunità internazionale resta ancora strutturata come comunità di governanti e non di governati e che gli individui continuano ad essere sottoposti allo Stato. La Corte internazionale di giustizia (CIG) ha riconosciuto la soggettività internazionale degli individui nelle sentenze del 27.06.2001 (caso LaGrand, Germania c. Usa) e del 31.03.2004 (caso Avena ed altri cittadini messicani, Messico c. Usa). In questa sede è opportuno svolgere prima una ricognizione degli argomenti della dottrina a favore della soggettività dell’individuo e contro la soggettività internazionale degli individui per poi procedere a valutare le opposte tesi. La dottrina prevalente8 si pronuncia oggi per la soggettività, sia pure limitata, dell’individuo nell’ordinamento internazionale in considerazione del fatto che esistono norme internazionali che riconoscono diritti sostanziali (norme sulla tutela dei diritti umani fondamentali) e processuali (norme che abilitano gli individui a presentare ricorsi di fronte a tribunali internazionali), nonché obblighi sostanziali (divieto rivolto direttamente dalla norma internazionale all’individuo di perpetrare crimini internazionali) e processuali (punizione di individui per crimini internazionali da parte di tribunali internazionali). A favore della soggettività degli individui si è pronunciata, secondo Conforti, la Corte Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 17 Università Telematica Pegaso Altri soggetti di diritto internazionale internazionale di giustizia nei casi La Grand ed Avena, dove si è riconosciuto che una disposizione della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari relativa al diritto del cittadino straniero detenuto di comunicare con il proprio console, si indirizzi direttamente anche all’individuo. L’opinione contraria alla soggettività internazionale dell’individuo appartiene per lo più alla dottrina meno recente, con eccezioni illustri (Kelsen). L’argomento che si adduce contro l’affermazione di una personalità anche limitata dell’individuo è dato dal fatto che le norme internazionali si dirigono principalmente agli Stati ed anche quando vanno ad incidere sugli individui tale effetto è sempre il risultato di una volontà (nel caso di accordi) o di un comportamento (nel caso di consuetudini) tenuti sempre e soltanto da Stati. Gli individui risulterebbero perciò semplici beneficiari e non destinatari delle norme internazionali. La dottrina più recente ha avanzato la tesi per la quale il problema della soggettività dell’individuo in realtà è un falso problema, poiché nel diritto internazionale le funzioni di produzione giuridica, accertamento ed attuazione coercitiva spettano solo ed esclusivamente agli Stati mediante l’azione dei loro organi. Sotto questo profilo parlare di soggettività, sia pure limitata, dell’individuo è un non senso, poiché l’individuo non potrà mai direttamente partecipare alla gestione della vita di relazione internazionale, compito esclusivo dello Stato che agisce mediante i suoi organi. In questa prospettiva l’individuo ha tuttavia un ruolo importante nel determinare la formazione, che resta affidata allo Stato, di norme internazionali che tutelano interessi propri dell’umanità, contribuendo con la sua azione di stimolo, attraverso la cooperazione degli Stati e delle Organizzazioni Internazionali con le organizzazioni non governative e la società civile, a democratizzare il processo di formazione delle norme internazionali. 8 Per tutti B. CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p. 19-21. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 17 Università Telematica Pegaso Altri soggetti di diritto internazionale 3 Minoranze etniche e popolazioni indigene Allo stato attuale non è possibile riconoscere personalità internazionale alle minoranze etniche e alla popolazioni indigene in assenza di strumenti di azioni diretta. IL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI Il diritto internazionale riconosce il diritto all’autodeterminazione esterna non interna. È possibile distinguere tre ipotesi di applicazione del principio in esame: - popoli sottoposti a dominio coloniale; - popoli sottoposti a occupazione straniera (territori arabi occupati da Israele nel 1967), anche nel caso in cui il governo straniero si appoggi al governo locale (URSS in Afghanistan fino al 1989;Iraq occupato dalle forze di coalizione dal 2003 al 2005); - popoli soggetti a segregazione razziale-apartheid (Sudafrica dal 1948 al 1993, Namibia), come pieno accesso al governo di tutti i gruppi etnici 3.1. Contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli Il diritto internazionale riconosce ai popoli sottoposti a dominazione coloniale o straniera a divenire indipendenti, di associarsi o integrarsi con un altro Stato indipendente, di scegliere liberamente il proprio regime politico. Il popolo rappresenta una delle componenti dello Stato, secondo la concezione ternaria e quella che fa riferimento allo Stato-nazione o comunità e, come tale, potrebbe essere considerato quale soggetto internazionale. Per la concezione di Stato come apparato di governo il popolo invece non gode di soggettività, Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 17 Università Telematica Pegaso Altri soggetti di diritto internazionale essendo quest’ultima riservata allo Stato nella persona dei suoi organi. Una volta esclusa la soggettività internazionale del popolo, resta da chiarire quale sia allora il significato del principio di autoderminazione dei popoli. Per la dottrina esso deve configurarsi non già come un diritto di cui è titolare il popolo, bensì come l’obbligo indirizzato al Governo straniero che abbia occupato con la forza un territorio ed un popolo altrui o che li assoggetti a dominazione coloniale, di liberare il popolo dal dominio consentendone l’autodeterminazione. Infatti, secondo questa opinione, non si può parlare di un vero diritto soggettivo internazionale dei popoli sottoposti a dominazione straniera all’autodeterminazione perché i rapporti che si creano in base al principio in esame intercorrono esclusivamente tra gli Stati: quello che governa il popolo non suo e i terzi che avranno l’obbligo di disconoscere ogni effetto extraterritoriale agli atti del governo straniero illegittimo e di appoggiare il popolo in lotta che si sia eventualmente organizzato in un movimento di liberazione nazionale. E’ questo il principio di autodeterminazione nella sua dimensione esterna, che vede cioè contrapposti un popolo ad un governo straniero e che, stando ad autorevole opinione, non è applicabile retroattivamente rispetto al periodo in cui si è affermato, ovvero dopo la fine della seconda guerra mondiale. Diversa è l’ipotesi in cui il popolo organizzato in movimento di liberazione nazionale riesca, insorgendo, ad occupare e governare una parte di territorio, nel qual caso la dottrina si pronuncia per la soggettività internazionale ma a titolo di governo insurrezionale. Difficile risulta inoltre l’applicazione del principio di autodeterminazione quando uno Stato occupi militarmente in modo massiccio un altro Stato il cui governo non protesti ma anzi sostenga di averne richiesto l’aiuto. A situazioni del genere, come quella che ha caratterizzato il territorio iracheno tra il 2003, data dell’intervento anglo-statunitense, ed il 2005, anno di svolgimento delle elezioni, dovrebbe applicarsi per Conforti il principio di autodeterminazione. La dimensione interna del principio deve invece essere definita come il diritto del popolo di “perseguire il proprio sviluppo politico, economico, sociale e culturale all’interno di uno Stato esistente”9, oppure, secondo altri, come diritto del popolo di essere rappresentato da una maggioranza eletta democraticamente e liberamente. Questa opinione è respinta da Conforti il quale ritiene che esistano molti Stati non democratici 9 La definizione è della Corte suprema canadese nel caso della Secessione del Québec ed è citata da A. CASSESE, Diritto internazionale, cit., p. 136. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 17 Università Telematica Pegaso Altri soggetti di diritto internazionale che godono pienamente della soggettività internazionale e che non esistano norme internazionali che impongano agli Stati di governare in base ad una legittimazione democratica. Per alcuni autori esisterebbe anche una norma consuetudinaria specifica che accoglierebbe sia la dimensione esterna che quella interna del principio di autodeterminazione e che riguarderebbe l’obbligo per lo Stato di consentire l’accesso al governo di tutti i gruppi razziali presenti al suo interno, senza discriminazioni. Questa situazione ha riguardato per lungo tempo il Sudafrica, dove l’accesso al governo era riservato alla minoranza di razza bianca mentre la maggioranza di colore non solo ne era estromessa ma subiva tutta una serie di discriminazioni nel godimento dei diritti civili oltre che politici (cd. politica dell’apartheid). 3.2. Limiti al principio di autodeterminazione dei popoli Il principio di autodeterminazione dei popoli si applica solo a situazioni costituitesi successivamente alla seconda guerra mondiale (irretroattività del principio). Il principio di autodeterminazione dei popoli deve inoltre coordinarsi con il principio dell’integrità territoriale. Non sono state avallate aspirazioni secessioniste di regioni o province (eccezioni: Timor Est, indipendente dall’Indonesia dal 2002; Kosovo, secessione unilaterale nel 2008). 3.3. Autodeterminazione interna Il diritto internazionale non riconosce l’ipotesi dell’autodeterminazione interna. Pertanto non è richiesto che tutti i governi godano del consenso della maggioranza dei sudditi e siano da costoro liberamente scelti (legittimazione democratica dei governi). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 11 di 17 Università Telematica Pegaso Altri soggetti di diritto internazionale 4 Movimenti di liberazione nazionale I movimenti di liberazione nazionale sono costituiti da gruppi organizzati che lottano in nome del popolo per realizzare il PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI Sono numerosi i Movimenti di Liberazione Nazionale costituitisi nel secondo dopoguerra. Alcuni esempi: - Fronte di liberazione algerino; - FRELIMO (Mozambico); - MPLA, UNITA e FLNA in Angola; - Congresso nazionale africano e Congresso pan-africano in Sudafrica; - Organizzazione per la Liberazione della Palestina; - Fronte Polisario per la liberazione del Sahara occidentale. 4.1. Limitata soggettività internazionale dei movimenti di liberazione nazionale La sentenza della Corte di cassazione italiana del 28.06.1985 stabilisce che i Movimenti di Liberazione Nazionale come l’OLP “godono di una limitata soggettività internazionale”; a tali movimenti “è riconosciuto un locus standi all’interno della comunità internazionale, al fine limitato di discutere, su basi di perfetta reciprocità con gli Stati territoriali, i modi e i tempi per l’autodeterminazione” I movimenti di liberazione nazionale, come gli insorti, acquisiscono soggettività internazionale se riescono a costituire, nel corso della guerra civile, un’organizzazione di governo che controlla effettivamente una parte del territorio. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 17 Università Telematica Pegaso Altri soggetti di diritto internazionale 4.2. Forme di sostegno ai movimenti di liberazione nazionale - i soggetti terzi sono tenuti ad adottare misure di carattere sanzionatorio nei confronti del governo che viola il principio di autodeterminazione (ad es., disconoscimento degli effetti extraterritoriali degli atti di governo emanati nel territorio); - sostegno del movimento di liberazione nazionale, attraverso qualsiasi forma di assistenza diversa dall’invio di truppe (legittimo invio di armi e finanziamento). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 17 Università Telematica Pegaso Altri soggetti di diritto internazionale 5 Le Organizzazioni internazionali Le Organizzazioni internazionali possono definirsi come delle associazioni tra Stati dotate di organi per il perseguimento di interessi comuni (ONU, UE, COE…) La personalità delle organizzazioni, come personalità distinta da quella degli Stati membri, è un dato non più discutibile della prassi internazionale odierna, in particolare della prassi relativa agli accordi che le organizzazioni stipulano nei campi connessi alla loro attività: tali accordi vengono considerati come produttivi di diritti e obblighi propri delle organizzazioni, restando senza effetti sulla sfera giuridica degli Stati membri. La Corte internazionale di giustizia ha espressamente riconosciuto la soggettività internazionale delle organizzazioni internazionali nel parere del 20.12.1980 sull’interpretazione dell’accordo 25.3.1951 tra Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ed Egitto. Le Organizzazioni internazionali sono unioni di Stati che decidono di perseguire determinati scopi comuni e si dotano di organi ai quali affidano tale compito, in base al principio delle competenze di attribuzione detto anche dei poteri limitati. Le organizzazioni internazionali vengono create mediante la stipulazione di un accordo internazionale detto trattato istitutivo, o Carta. La Corte Internazionale di Giustizia ha riconosciuto tale soggettività in alcune importanti pronunce10, specificando che la capacità di tali enti di essere destinatari di diritti ed obblighi sul piano internazionale risulta limitata rispetto a quella degli Stati in ragione della loro natura non territoriale e quindi del fatto che non tutte le norme, soprattutto quelle relative alla sovranità ed all’integrità territoriale, trovano per esse applicazione. 10 Parere consultivo della Corte internazionale di giustizia dell’11 aprile 1949 nel caso sulla Riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite; parere consultivo della CIG del 20 dicembre 1980 nel caso sull’Interpretazione dell’Accordo del 25 maggio 1951 tra Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ed Egitto; parere consultivo della CIG dell’8 luglio 1996 nel caso sulla Liceità dell’uso di armi nucleari da parte di uno Stato in un conflitto armato, richiesto dall’OMS. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 14 di 17 Università Telematica Pegaso Altri soggetti di diritto internazionale 6 La Chiesa cattolica E’ uno dei soggetti del D.I. La personalità internazionale della Chiesa si concreta non solo nel potere di concludere accordi internazionali ma altresì nel governo di una comunità territoriale, la Città del Vaticano. La soggettività della Chiesa cattolica, non può essere contestata. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 15 di 17 Università Telematica Pegaso Altri soggetti di diritto internazionale 7 L’ Ordine di Malta Il Sovrano Ordine Militare Geroslimitano di Malta è un ente religioso che dipende dalla Santa Sede e che gestisce in Italia enti assistenziali come ospedali e ambulatori medici. Non è soggetto di Diritto internazionale. La soggettività dell’Ordine di Malta è contestata da Conforti. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 16 di 17 Università Telematica Pegaso Altri soggetti di diritto internazionale Bibliografia di riferimento: B. CONFORTI, Diritto internazionale, ES, Napoli, 2010. T. TREVES, Diritto internazionale - Problemi fondamentali, Milano, ult. edizione N. RONZITTI, Introduzione al diritto internazionale, II ed., Torino, 2007. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 17 di 17