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L`estratto conto non è una prova
CASSAZIONE/ Accolto il ricorso dell'azienda contro l'istituto pronto al pignoramento L'estratto conto non è u n a prova L'atto unilaterale della banca non dimostra i crediti DI D A R I O F E R R A R A estratto del conto corrente, se contestato del cliente, non costituisce di per sé prova del credito della banca che procede per il pignoramento. È quanto emerge dalla sentenza 9695/11, emessa dalla terza sezione civile della Cassazione e depositata ieri. Nessuna prova Non conta la certificazione di cui all'articolo 50 del dlgs 385/93: l'estratto del conto corrente è atto unilaterale della banca creditrice e non può costituire di per sé piena dimostrazione dell'entità del credito a favore dell'istituto. È vero, in base alla disposizione contenuta nel Testo unico bancario la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, «certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido». Ma attenzione, nel procedimento monitorio c'è la garanzia del contraddittorio con il debitore che propone opposizione: si tratta dunque di un caso eccezionale che non può essere oggetto di un'interpretazione estensiva. Nell'ipotesi del processo esecutivo intentato dalla banca nei confronti dell'azienda, invece, l'estratto di conto corrente sia pure certificato come vuole il testo unico bancario non vale da solo, in caso di contestazione, a documentare l'entità del credito vantato dalla banca procedente. E s t r a t t o insufficiente Accolto nel caso affrontato dai giudici di legittimità uno dei motivi di ricorso dell'azienda «braccata» dall'istituto di credito: i crediti contestati, che scaturiscono da contratti di conto corrente, risultano infatti documentati dalla banca unicamente con la produzione in giudizio dell'estratto conto finale. Nella sua decisione la Suprema corte fa chiarezza anche su altri aspetti del rapporto fra cliente e istituto di credito: ogni pattuizione sugli interessi per essere valida deve avere forma scritta e il tasso da applicare deve essere specificato in modo vantati puntuale; è escluso che si possa configurare un uso normativo nelle condizioni abitualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza (rinvio a clausole «su piazza») senza l'esistenza di discipline vincolanti fissate su scala nazionale con accordi di cartello: altrimenti sarebbe impossibile stabilire a quale previsione le parti contraenti abbiano voluto riferirsi di fronte alle diverse tipologie di interessi esistenti. E identica certezza è necessaria per le previsioni di costi, commissioni e la disciplina della postergazione delle valute di accredito. Infine, è nulla la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi del conto corrente passivi per il cliente prevista da clausole anatocistiche stipulate prima del dlgs 342/99 (e della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio prevista dall'articolo 25 comma secondo del decreto legislativo): le clausole non sono valide perché risultano fondate su di un uso negoziale e non normativo: la nullità scaturisce dalla violazione dell'articolo 1283 ce. ©Riproduzione riservata Jj