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2 - cancemiles
OSSERVAZIONI SUL DECRETO DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI FUNZIONARI DELEGATI In data 29 maggio c.a., pubblicato sul sito della Intranet del CMM, abbiamo trovato il decreto del Ministero della Difesa, Ufficio centrale del bilancio e affari finanziari, con il quale si stabilisce che i responsabili delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari assumono la qualifica di “funzionari delegati”. La bizzarria, che salta subito agli occhi, è che questo decreto fa menzione di tutte le norme possibili sulla materia contabile ma dimentica, stranamente, di citare l’unica normativa che disciplina le spese per le quali è stata prevista la figura del funzionario delegato negli uffici giudiziari e che ne prevede la nomina da parte del competente Ministero. In compenso il decreto si premura di farci sapere che la nomina viene fatta per quelle spese non previste dall’art. 11 del T.U. approvato con R.D. 2-2-1928 n. 263. E'inutile nascondere che in tutti gli uffici giudiziari militari non esistono professionalità in grado di garantire, nell' immediato, l' esatto adempimento del servizio demandato. Ragione avrebbe voluto che l' emanazione del decreto fosse preceduto da una attività di informazione e formazione rivolta ai destinatari delle norme ed in particolare ai soggetti identificati quali "funzionari delegati", che hanno una qualificazione professionale giuridico-amministrativa, non certo contabile. Chi scrive poi usufruisce dei servizi di un commercialista per la compilazione e contabilizzazione del mod. 730. Sfuggono poi le motivazioni per le quali a fronte della medesima esigenza il Ministero Giustizia identifica il “Funzionario delegato” nella figura del dirigente del Tribunale e della Procura della Repubblica, mentre il Ministero della Difesa lo identifica nel “responsabile della cancelleria e segreteria” che tutto può significare ma che sicuramente non individua una qualifica e/o un profilo professionale. Inoltre, la nota n. 0069231 del 15 maggio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale di Finanza Ufficio XIV, dà contezza del particolare iter procedurale delle spese di giustizia, le sole per le quali possiamo essere chiamati a svolgere le funzioni demandate, quelle del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che però non sono fonte del decreto del Ministero della Difesa, rispetto a quello di tutte le altre amministrate da funzionari delegati, per le quali un unico agente provvede alla liquidazione, all’ordinazione ed al pagamento. La procedura relativa alle spese di giustizia prevede, invece, l’intervento di due differenti attori (addirittura tre prima dell’ art. 21 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006) con diversificate e separate responsabilità, i quali, distintamente, provvedono: uno alla liquidazione ed all’ordinazione, un altro al pagamento. Soltanto il soggetto che provvede al pagamento riveste la qualifica di funzionario delegato ed è obbligato alla resa del rendiconto amministrativo di cui all’art. 60 della legge di contabilità di Stato. Ai sensi dell’art. 165 de DPR n. 115/2002 alla liquidazione e all’ordinazione del pagamento provvede il funzionario addetto all’ufficio, se non espressamente prevista la competenza del magistrato. La maggior parte di coloro che saranno individuati quali responsabili delle cancellerie e segreterie giudiziarie attualmente provvedono alla liquidazione e all’ordinazione delle spese, attività che, in quanto funzionari delegati, non potranno più svolgere e che dovrà essere demandata ad altri soggetti, in alcuni casi con enormi difficoltà essendo in qualche ufficio giudiziario in servizio un solo funzionario di cancelleria e in qualche altro solo un collaboratore. 31/5/2007